Lapidi, stop al monopolio Il Tar dà torto al Comune

Stop al monopolio delle lapidi nei cimiteri di Busto Arsizio: una sentenza del Tar Lombardia dichiara illegittimo il regolamento dei cimiteri, che affida al Comune l’esclusiva sulla fornitura delle lastre di granito per la chiusura delle tombe. «Va garantita la libera concorrenza».

È clamorosa la sentenza del Tar che accoglie il ricorso di una nota impresa di pompe funebri, la Fratelli Ferrario, presentato contro il Comune di Busto Arsizio, “reo” di limitare la concorrenza sulle lapidi cimiteriali. L’impresa bustocca, rappresentata dall’avvocato, contestava l’illegittimità del regolamento che concede all’ente pubblico «l’esclusiva della fornitura delle lastre di chiusura per la sepoltura delle salme».

Nel mirino della sentenza del Tar c’è l’articolo 70 comma 3 del regolamento comunale dei cimiteri, la cui ultima versione risale al 2004, che impone (citiamo testualmente, inclusa l’assenza di lettere maiuscole) che «le lastre in granito di baveno, complete di incisione (…) saranno fornite a cura del comune con pagamento a carico del concessionario». Una prescrizione, motivata da esigenze estetiche (l’uniformità delle lastre) ma anche di risparmio nei costi di sepoltura (un’unica gara per la fornitura delle lastre), che non regge di fronte alla prima sezione del Tar della Lombardia, presieduta da . Per i giudici infatti un’amministrazione comunale non può «chiudere il mercato» e gestire in via esclusiva i servizi di forniture di arredi funebri e lapidi nei cimiteri, ma deve essere garantito «il libero confronto concorrenziale» tra le imprese.

Così i giudici hanno dato ragione al ricorso della Fratelli Ferrario, spiegando nella sentenza, depositata nei giorni scorsi, che «la disciplina comunitaria prevede che l’amministrazione possa concedere diritti esclusivi ad un’impresa pubblica o privata soltanto qualora il libero confronto concorrenziale sia di ostacolo alla missione affidata a tale impresa». In questo caso, invece, «la rimozione di manufatti lapidei, le incisioni e forniture di arredi e lastre per colombari e cellette, nonché le conseguenti riparazioni manutentive, non appaiono configurarsi alla stregua di lavori che debbano per loro natura essere svolti da un unico soggetto in esclusiva».

Anche perché non è detto che «la tariffa praticata dall’unico concessionario determini un risparmio di spesa, appare anzi vero il contrario», vista la legge della domanda e dell’offerta. A questo punto toccherà all’amministrazione valutare se portare il caso di fronte al Consiglio di Stato o se al contrario adeguare il regolamento dei cimiteri.

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