Il decoro del condominio

Con una recente sentenza la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di una tematica spinosa in materia di condominio, inerente la contrapposizione di diritti opposti tra le necessità dei singoli proprietari e la preservazione delle parti comuni condominiali.

In particolare, per quanto concerne le facciate, la fattispecie si rende ancora più complessa, dato che il decoro dell’immobile, che a volte può avere anche rilievi pubblicistici, può ostacolare esigenze anche non velleitarie, ma supportate da reali necessità. È il caso in particolare dei condizionatori posizionati sulla facciata condominiale. Al riguardo l’art. 1120 c.c. prevede un generale divieto per quelle innovazioni che “alterino il decoro architettonico”, e la giurisprudenza maggioritaria ha precisato che sussiste tale pregiudiziale quando si possa individuare nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia tanto da trasformare l’impatto visivo dell’immobile in una sorta di bene comune, il cui mantenimento è tutelato ai sensi dell’art. 1117 cc..

Nel caso in esame i condomini che avevano installato il condizionatore in contestazione avevano sostenuto che, poiché per quell’intervento era stato ottenuto l’assenso da parte dell’amministrazione pubblica sotto i profili paesaggistici ed urbanistici, il condominio non avrebbe potuto vietarlo.

La Corte di Cassazione si è però pronunciata in senso contrario, affermando invece che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.

La relativa valutazione spetta al giudice di merito”. Dunque l’assenso della pubblica autorità non può interferire con i diritti soggettivi attribuiti a ciascun condomino. Va detto infine che Il decoro architettonico può sussistere anche per i fabbricati che non abbiano particolare pregio artistico, e può derivare anche dalla modifica dell’originario aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano sostanziale formale autonomia.