Voto di scambio Storia ed evoluzioni

Sono passati circa vent’anni da quando è stato introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 416 ter del codice penale che sanziona la fattispecie di reato denominata “scambio elettorale politico-mafioso” ovvero lo scambio con cui l’organizzazione mafiosa si infiltra nelle istituzioni elettive, locali e nazionali, per condizionare le decisioni governative e trarne vantaggio per l’intera organizzazione mafiosa.

Il reato fu introdotto all’indomani delle stragi di Capaci e Via D’ Amelio a Palermo e si configurava quando un candidato otteneva la promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro. Sin da subito emersero le criticità di tale formulazione: la fattispecie non era idonea a coprire tutte le condotte che nella realtà dei fatti sono sembrate comunque riconducibili allo scambio elettorale politico-mafioso, risultando troppo limitativa nella parte in cui circoscriveva all’erogazione di denaro la controprestazione effettuata da chi ottiene la promessa di voti da parte di organizzazioni mafiose e non si estendeva ad altre forme di compenso normalmente utilizzate nella pratica mafiosa.

A distanza di più di due decenni, ecco la nuova formulazione a cui si è approdati dopo un lungo e complesso dibattito parlamentare. Il nuovo testo dell’articolo 416 ter del codice penale consente di configurare meglio la condotta del politico che stringe un accordo con la criminalità organizzata in cambio di un sostegno elettorale, conseguito con metodo mafioso.

Ad integrazione della miglior efficacia della fattispecie, il primo comma dell’articolo 416 ter, dove si dice appunto “in cambio del procacciamento di voti”, non prevede più solo l’erogazione di denaro, bensì anche di altre utilità.

Lo scambio corruttivo può anche garantire, una volta che il politico sia eletto, vantaggi quali finanziamenti pubblici, informazioni od agevolazioni sugli appalti ecc.

Per quanto riguarda la pena, la nuova norma prevede la reclusione da quattro a dieci anni, riducendo quella attualmente prevista con il richiamo dell’articolo 416 bis, in modo da consentire una maggiore proporzionalità tra lo scambio elettorale ed il più grave reato di appartenenza ad associazioni criminali.

Avv. Nicola Giannantoni

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