Dipendente assente ingiustificato: come mi comporto?

Lavoriamoci su

L’assenza dal lavoro per tre giorni, senza giustificazione e senza preavviso, non può portare al licenziamento per giusta causa nei casi in cui il contratto collettivo preveda unicamente una sanzione conservativa.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con una recente sentenza (numero 13787 del 6 luglio 2016) con cui è stato bocciato il ricorso presentato da un’impresa.
Secondo i giudici il licenziamento in tronco non è la giusta sanzione da applicare dal momento che, per l’ingiustificata assenza, vi è un ampio e graduato ventaglio di misure “conservative” che sono previste dalla contrattazione collettiva e alle quali è dunque possibile fare ricorso senza arrivare al licenziamento.
Non va dimenticato infatti che, proprio il contratto collettivo, fissa le sanzioni per gli illeciti disciplinari commessi dai dipendenti, e stabilisce se l’azienda può far ricorso al licenziamento o a sanzioni meno gravi.

I Giudici, respingendo il ricorso, hanno voluto ribadire che una condotta inadempiente del lavoratore punita dal contratto collettivo con una sanzione conservativa, non può essere oggetto di una valutazione autonoma e più grave da parte del giudice. Nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi. Una conferma di tutto ciò arriva anche dall’articolo

18 dello Statuto dei Lavoratori che prevede la cosiddetta tutela reintegratoria “attenuata” nelle ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, o della giusta causa, addotti dal datore di lavoro poiché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. Per i giudici, insomma, il licenziamento in questo caso è privo di giustificazione dal momento che il datore di lavoro è vincolato dalla disposizione collettiva e non può derogarla.

[email protected]