Rottamazione delle cartelle di pagamento. Ora c’è la legge che garantisce uno sconto

La conversione in legge del Decreto 148 ha riaperto il termine per potere beneficiarne

Con la conversione in legge del Decreto 148 del 16.10.2017 è stato riaperto il termine per potere beneficiare della “rottamazione delle cartelle”.

L’adesione alla procedura garantisce al contribuente un consistente sconto sull’importo iscritto a ruolo; infatti, aderendo alla rottamazione, vengono azzerati sia gli interessi di mora sia le sanzioni. Rimangono quindi dovuti i tributi non pagati, gli interessi e gli agi spettanti all’agente della riscossione.

A titolo esemplificativo rientrano tra i tributi rottamabili l’Irpef, l’Ires, l’Inps e le sanzioni stradali.

Alla rottamazione bis potranno aderire tutti, relativamente alle cartelle emesse dal 01.01.2000 sino al 30.09.2017. Coloro che avevano aderito alla precedente rottamazione ma non hanno correttamente adempiuto ai versamenti avrebbero dovuto pagare le rate non versate entro il 7 dicembre per rientrare anche nella nuova rottamazione.

Il debitore, entro il 15 maggio 2018, presenta la dichiarazione con la quale afferma di aderire all’agevolazione utilizzando il modello DA-2017 che l’Agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) il 26 ottobre 2017.

La dichiarazione può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione regionale di Agenzia delle entrate – Riscossione competente (pagina 4 del modello), con copia del documento di identità oppure presso i suoi sportelli.

Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia della riscossione darà ai debitori una comunicazione contenente l’elenco delle “cartelle” relative al 2017 che ancora non sono state notificate al debitore.

Una volta presentata la domanda il contribuente dovrà attendere la comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione di accoglimento o diniego della domanda presentate.

In caso di accoglimento il pagamento delle somme dovute potrà essere eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata ai giorni. Queste le date: 31 luglio 2018, 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018, 28 febbraio 2019.

Coloro che hanno in corso una rateazione (alla data del 24 ottobre 2016) e non sono in regola con i versamenti della rate dovranno regolarizzare le rate scadute entro il 31 luglio del 2018. Per questi contribuenti l’Agente invierà una comunicazione contenete l’ammontare delle rate scadute entro il 30 giugno dell’anno prossimo.

Una volta regolarizzate le rate scadute l’Agenzia (entro il 30 settembre 2018) invierà una ulteriore comunicazione con cui comunicherà l’accoglimento od il rifiuto della domanda di rottamazione.

Per questi contribuenti le scadenze da osservare sono : il 40% entro il 31 ottobre 2018, il 40% entro il 30 novembre 2018, il 20% entro il 28 febbraio 2019.