Esiste la diffamazione sulle enciclopedie online?

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha stabilito che le enciclopedie presenti sul web non sono legalmente responsabili dei contenuti caricati liberamente dagli utenti.
Oggetto del giudizio è stata la diffusione di informazioni false e lesive della reputazione dei ricorrenti che, pertanto, hanno chiesto la rimozione dei contenuti ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha negato tale richiesta, ritenendo che il sito è da considerarsi un semplice hosting provider, che si limita ad ospitare sui propri server i contenuti creati da milioni di utenti,

ma che non risponde dell’eventuale illiceità delle informazioni presenti.
Ciò in ragione del fatto che, a differenza di quanto avviene in materia di pubblicazione a mezzo stampa, non vi è alcun rapporto tra l’autore dello scritto e l’hosting provider, posto che il primo si limita a caricare materiale sul sito. I provider non sono tenuti ad un obbligo di sorveglianza su ogni singola operazione compiuta dai loro clienti, a condizione che il loro ruolo sia circoscritto alla mera intermediazione tecnica, e sempre che il contenuto delle comunicazioni da trasmettere non appaia manifestamente illecito.
Se così non fosse, si configurerebbe una forma di responsabilità oggettiva a carico dell’hosting provider che, a causa della enorme quantità di dati immessi quotidianamente dagli utenti, non avrebbe la possibilità di controllo in merito alla liceità dei contenuti. A tal fine, le principali enciclopedie virtuali includono, infatti, una pagina, indicata come “Disclaimer generale”, attraverso la quale gli utenti sono informati della natura “aperta” dei contenuti divulgati, la cui veridicità ed esattezza non può pertanto essere garantita.
Il servizio offerto dall’hosting provider ha ad oggetto la messa a disposizione di uno spazio virtuale sul quale gli utenti interagiscono liberamente creando delle voci a cui chiunque può accedere. Tale libertà esclude l’obbligo di garanzia in capo al sito, anche perché è sempre fornita all’interessato la possibilità di modificare i contenuti oppure di chiederne la cancellazione. Nell’ipotesi in cui l’informazione divulgata fosse diffamatoria, è fatta comunque salva la facoltà di querelare l’autore della voce creata.