I contratti per l’estate: a termine, a chiamata e tirocinio

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Il periodo estivo porta con sé alcuni bisogni urgenti che i datori di lavoro hanno necessità di gestire attraverso i contratti flessibili. Per le esigenze stagionali si possono usare il tempo determinato e il lavoro a chiamata. Ma non dimentichiamoci dei tirocini estivi. Il contratto a tempo determinato è un valido strumento che serve per coprire i lavoratori assenti ma anche per far fronte all’aumento delle attività.

I contratti a termine rientrano nella categoria del lavoro subordinato e possono essere stipulati per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, ovviamente nel rispetto di alcuni limiti di durata (nel caso di rinnovi, per esempio, non si possono superare i 36 mesi cumulativi) e numerici imposti dalla legge. Inoltre, i rapporti a termine possono essere utilizzati per sostituire i lavoratori assenti (ad esempio per ferie) oppure per le attività stagionali.

/>Nel caso in cui la prestazione di lavoro sia di carattere saltuario o discontinuo, si può utilizzare il lavoro a chiamata secondo le esigenze indicate nei contratti collettivi. Il lavoro a chiamata, valido per lo svolgimento di qualsiasi attività, può essere stipulato con giovani di età inferiore a 24 anni (la prestazione si deve esaurire entro il venticinquesimo anno di età) e con soggetti di età superiore a 55 anni, anche pensionati. In ogni caso Il ricorso al lavoro a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari», con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo che seguono normative ad hoc.

Il tirocinio formativo, che non è un rapporto di lavoro subordinato ma un periodo di formazione che serve per acquisire nuove competenze per inserirsi nel mercato del lavoro, è adatto proprio per le vacanze estive di adolescenti e giovani. Questi devono solo dimostrare di essere regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Il tirocinio non deve superare i tre mesi ed ha solo fini orientativi e di addestramento pratico.

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