Cassazione; Motociclista scivola sull’olio? Comune deve pagare

Cassazione; Motociclista scivola sull’olio? Comune deve pagare


Roma, 27 gen. (Apcom)
– Se la cattiva manutenzione delle strade
provoca incidenti, i danni deve pagarli il Comune. Soprattutto
quando l’amministrazione ha diviso in zone il territorio urbano e
ha appaltato a diverse imprese i servizi di manutenzione. Con una
sentenza che rappresenta una vittoria per motociclisti e
‘scooteristi’, la Cassazione ha ribaltato le decisioni dei
giudici di merito che avevano “assolto” il comune di Roma
dall’obbligo di risarcire un motociclista che si era fratturato
un braccio scivolando su una macchia d’olio.

Il monito della Suprema Corte alle amministrazioni soprattutto
delle grandi città, dove il problema dello “stato di
conservazione” delle strade è più grave, tutela non soltanto i
conducenti dei mezzi a due ruote, ma anche agli automobilisti nel
caso in cui le condizioni delle strade urbane provochino danni
alla vettura o veri e propri incidenti. Nelle motivazioni della
sentenza 1691 infatti, i giudici della terza sezione civile
precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c’è
una “presunzione di responsabilità per il danno causato dalle
cose che si hanno in custodia” anche se si tratta di beni, come
le strade “oggetto di un uso generale e diretto da parte dei
cittadini”.

Il caso di cui si è occupata piazza Cavour riguarda una motociclista che nel 1997 era scivolata su una macchia d’olio in via Damiano Chiesa, una strada nella zona della Balduina a Roma. In seguito alla caduta la donna aveva riportato “lesioni guaribili in 40 giorni”. Sia il tribunale sia la

Corte d’appello della Capitale avevano respinto il suo ricorso contro il comune per il risarcimento. Nel corso del giudizio di secondo grado, in particolare, l’amministrazione all’epoca guidata da Walter Veltroni si era “chiamata fuori” affermando che la rete viaria urbana era divisa in zone, ciascuna delle quali affidata per la manutenzione a diverse imprese.

A questo proposito invece, la Corte ha precisato che “la
suddivisione in zone comporta per il comune un maggiore grado di
sorveglianza e controllo, con conseguente responsabilità per i
danni cagionati”. I giudici hanno infine aggiunto che l’impresa
appaltatrice dei servizi di manutenzione “non può rispondere
direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo
strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito
istituzionale proprio dell’ente territoriale”. La Cassazione ha
quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello indicando ai
giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di
risarcimento, i criteri da seguire.

Roo

© riproduzione riservata

Aggiungi La Provincia di Varese tra le fonti preferite su Google