Gallarate, non si può istigare un uomo alla prostituzione

GALLARATE Accusato di aver proposto un incontro a pagamento ad un transessuale: assolto dall’accusa di istigazione alla prostituzione. Chiara la sentenza emessa dal collegio presieduto dal giudice di Busto Toni Novik: «Il fatto addebitato all’imputato non è previsto come reato e, comunque, non sussiste», si legge nella motivazione alla sentenza. Per espressa previsione legislativa, il reato contestato (art 5 della legge 75 datata 1958) può avere come destinatario solo «una donna di maggiore età». In sintesi l’istigazione alla prostituzione a carico di un uomo non è reato contemplato dal codice penale. La vicenda, del resto, è decisamente complessa. L’imputato, un quarantenne residente in zona, avrebbe concordato un incontro di tipo sessuale a pagamento (e molti sono le proposte pubblicate su giornali e siti internet). I due si sarebbero appartati a Gallarate. A quel punto il transessuale avrebbe ripulito di portafoglio e orologio il cliente che, gioco forza, ha sporto denuncia contro il reato predatorio del quale è rimasto vittima. Saputo della denuncia il transessuale avrebbe presentato una contro denuncia a carico del cliente accusandolo di istigazione alla prostituzione, per avergli offerto 100 euro in cambio di un rapporto sessuale, nonché

molestie sessuali, per averlo palpeggiato. Mentre il transessuale risponde della sparizione di portafoglio e cellulare davanti ai giudici del tribunale di Gallarate, il cliente è stato assolto dall’accusa infondata di istigazione alla prostituzione non supportata da basi giuridiche. Infatti nella contrattazione non c’è stata volontà di piegare la volontà morale del transessuale spingendolo al meretricio. «Il reato contestato – si legge nelle motivazioni della sentenza – Non è ravvisabile in una semplice proposta di partecipare ad incontri sessuali a pagamento organizzati dal proponente, non seguita da pressioni fisiche o psicologiche o anche solo da condizionamenti mentali che possano indurre la controparte alla sua accettazione o che rafforzino in lei una determinazione già esistente ad intraprendere o persistere in detta attività». Infine, la nota incisiva a chiosa della motivazione: «La mera offerta di denaro ad una persona di sesso femminile o maschile per avere una prestazione sessuale attiene all’etica e alla morale sociale, ma non integra reato. Così come non lo integrano un invito a cena o un regalo costoso o la promessa di assunzioni o di avanzamenti in carriera quando siano esclusivamente finalizzati alla soddisfazione della libido del proponente».Simona Carnaghi

m.lualdi

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