Roma, 10 giu. (Apcom) – Stretta per i pm che dovranno dimostrare
la sussistenza di “evidenti indizi di colpevolezza” per ottere
l’autorizzazione a intercettare e lavoro più complicato anche per
i cronisti che potranno pubblicare gli atti di indagine solo per
riassunto e rischieranno il carcere (anche se commutabile in pena
pecuniaria) se pubblicano intercettazioni per cui è stata
ordinata la distruzione. Sono alcune delle novità introdotte dal
provvedimento su cui oggi il governo ha ottenuto la fiducia alla
Camera. Ecco cosa prevede il testo:
LIMITI DI AMMISSIBILITA’.
Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall’attuale
articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i
quali è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore
nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica
amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il
contrabbando, le armi e gli esplosivi, l’ingiuria, la minaccia,
l’usura, l’insider trading, l’aggiotaggio, la molestia anche
telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico. Tuttavia
saranno autorizzate soltanto quando vi siano “evidenti indizi di
colpevolezza” (e non più “gravi indizi di reato” come prevede la
norma attuale): l’autorizzazione è decisa da un tribunale
collegiale composto da tre giudici.
DURATA DELLE INTERCETTAZIONI: 60 GIORNI AL MASSIMO.
Potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La
durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri
15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle
operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere
autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.
MAFIA E TERRORISMO.
Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e
reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone,
sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando,
traffico di stupefacenti: l’autorizzazione a disporre le
intercettazioni è data se vi sono “sufficienti indizi di colpa”.
E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono
essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi
successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi
presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini
preliminari.
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI.
Sono consentite “solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei
luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l’attività
criminosa”. Fanno eccezione i reati di mafia, terrorismo e quelli
gravissimi.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI.
Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte
offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti
documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse
presente sul luogo del delitto.
ARCHIVIO RISERVATO.
Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un
archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di
gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
DIVIETO UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI.
Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di
mafia e terrorismo.
CARCERE PER CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI DA DISTRUGGERE.
Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è
stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6
mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per
riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o
flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone
estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione. La
pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria.
PM SENZA VOLTO. Il ddl prevede lo stop
alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente
ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando
l’immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di
cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le
riprese televisive.
DIRITTO DI CRONACA.
Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non
più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali
atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata
invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più
coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari.
Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è
consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo
difensore ne siano venuti a conoscenza.
MULTE A EDITORI E GIORNALISTI.
Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di
pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Per i
giornalisti invece che infrangono il divieto, il provvedimento
prevede l’arresto fino a 30 giorni o l’ammenda fino a 5mila euro
oppure fino a 10mila se si tratta di intercettazioni.
AMMENDA PER PM TALPA.
Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di
notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l’ammenda da 500 a 1.032 euro.
TETTO DI SPESA.
Con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte d’appello. Il procuratore generale della corte d’appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO.
La toga che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul
procedimento che gli viene affidato ha l’obbligo di astenersi. E
dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati
per rivelazione del segreto d’ufficio.
LIMITI A PROCESSI IN TV.
La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo
se le parti la consentono.
STRETTA ANCHE PER LE IMMAGINI VIDEO.
La disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le
intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di
telecomunicazione e per le riprese video.
DIFFICILI LE INTERCETTAZIONI DI UTENZE DEI SERVIZI SEGRETI.
Giro di vite sulle intercettazioni a carico di utenze
riconducibili ad appartenenti ai servizi segreti. Il ddl prevede
che la Procura che indaga “entro 5 giorni dall’inizio delle
operazioni” debba chiedere l’ok al presidente del Consiglio, il
quale poi ha 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato.
Gli atti trasmessi alla Presidenza del Consiglio devono essere
immediatamente secretati e, fino alla risposta, le informazioni
inviate a Palazzo Chigi possono essere utilizzate nel
procedimento soltanto se ricorrano “esigenze cautelari di
eccezionale gravità”. Se la procedura non viene rispettata, la
documentazione viene considerata ‘nulla’ e ‘inutilizzabile’. E’
prevista anche un’aggravante nel caso in cui vengano rivelate in
modo indebito notizie segrete su un procedimento che “ha per
oggetto comunicazioni di servizio di agenti del Dis o dei servizi
di informazione per la sicurezza”.
PM PUO’ ACQUISIRE D’URGENZA ANCHE I TABULATI. Nei casi di
urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini” il pubblico
ministero disponga “con decreto” non solo le intercettazioni,
come previsto dall’attuale codice di procedura penale, ma anche
“l’acquisizione della documentazione del traffico delle
conversazioni”, cioè i tabulati.
Cep
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