Roma, 15 lug. (Apcom) – Dura presa di posizione del Csm contro
alcune delle norme del ddl di riforma del processo penale,
considerate a rischio di incostituzionalità. Come quelle che
regolano la possibilità di ricusare un giudice in un processo o
quelle che modificano il rapporto tra polizia giudiziaria e pm,
contenute nel disegno di riforma del processo penale allo studio
della commissione Giustizia del Senato e oggetto di parere da
parte della Sesta commissione di Palazzo dei Marescialli, che
domani lo sottoporrà al plenum.
Secondo quanto scrivono i consiglieri, la formulazione attuale
del ddl prevede che si possa ricusare un giudice o che questi sia
obbligato ad astenersi dal giudizio per “gravi ragioni”, che
“possono essere anche ‘rappresentate da giudizi espressi fuori
dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, nei confronti delle
parti del procedimento e tali da provocare fondato motivo di
pregiudizio all’imparzialità del giudice'”. In buona sostanza,
secondo quanto scritto nella norma “il giudice deve accostarsi
non solo all’oggetto ma anche ai soggetti del processo, senza
essersi formato sugli stessi alcuna opinione e senza averla
trasfusa, rispettivamente, in pareri o consigli e giudizi che
potrebbero pregiudicare la sua imprescindibile posizione di
imparzialità”. “La funzione di questa norma – scrivono i
consiglieri del Csm – è all’evidenza quella di limitare la
possibilità dei magistrati di esprimere, individualmente o
collettivamente, opinioni o posizioni in merito a condotte di
pubblico interesse, ancorché estranee alle questioni dedotte in
giudizio. Ciò si presta ad alcuni rilievi”.
In particolare la nuova norma vuole “affermare che i giudizi, critici o adesivi, nei confronti dell’operato di una parte processuale o di un difensore possono rappresentare, di per sé, un sintomo di pregiudizio con riferimento alla trattazione di un procedimento nel quale è coinvolto uno dei soggetti predetti, significa porre un serio limite alla manifestazione del pensiero del giudice, in aperto contrasto con
il dictum della sentenza n. 100 del 1981 della Corte costituzionale secondo cui ‘il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non tollera limiti soggettivi e compete quindi anche ai magistrati, ai quali non può essere inibito di esprimere le proprie opinioni, di consenso o dissenso, sulle vicende che interessano l’attività giudiziaria e sui provvedimenti legislativi in elaborazione che incidono sul funzionamento della giustizia’”.
Ma c`è di più. “La circostanza che vi siano state dichiarazioni
di magistrati improvvide, sgradevoli, prive della misura e dello
stile che invece dovrebbero comunque avere – si legge nel parere
approvato in prima battuta dalla Commissione del Csm – non
autorizza una previsione generalizzata di uno strumento che
incide sulla individuazione del giudice predeterminato per legge
(art. 25 Cost.). La necessità di trovare un giusto equilibrio tra
diverse e contrapposte esigenze – è scritto ancora nel documento
– non può legittimare la creazione di un meccanismo che, sulla
base delle apparenze, incide sulla compatibilità del giudice
sovrapponendo il piano delle espressioni del pensiero a questioni
relative alla capacità del giudice di esaminare e decidere su
condotte individuali”.
“Una tale dilatazione del concetto di imparzialità – spiegano i
consiglieri – sembra dettata da un presupposto, non dimostrato ed
erroneo, in virtù del quale i magistrati non sarebbero in grado
di distinguere la valutazione delle idee dall`esame e dal
giudizio sui fatti e sulle condotte loro sottoposti in osservanza
del dettato normativo. Tale presupposto, che ha tutti i connotati
del pregiudizio, altera la cognizione del problema e rischia di
far assumere al concetto di imparzialità un significato
indefinito in grado di scardinare, senza ragione, un gran numero
di processi”.
“L`imparzialità del giudice – concludono quindi i consiglieri del
Csm – è un principio cardine del sistema: è per il giudice
l`essenza stessa del decidere. Il giudice deve essere estraneo e
terzo rispetto al processo e non deve avere interessi diretti che
possano essere condizionati dalla decisione. Egli è tenuto ad
osservare la più rigorosa imparzialità nel decidere, ma ciò non
vuol dire che egli non abbia diritto ad avere e a manifestare
opinioni nel dibattito culturale e sociale”.
“Ma le ipotesi di incompatibilità del giudice sono regolate dal
principio di legalità, che non consente di far ricorso a criteri
indeterminati, soprattutto in presenza di una norma che già
prevede, fra le cause di astensione, l’inimicizia grave. Ne
consegue – sostiene la Commissione del Csm – che, laddove i
giudizi sulle parti non siano sintomo di inimicizia personale ma
si caratterizzino semplicemente come valutazioni sulle opinioni o
sulle posizioni assunte, non si giustifica una nuova ipotesi di
astensione”.
Gic
MAZ
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