Roma, 10 feb. (Apcom) – Il “tesoretto” messo da parte sul conto
in banca può costare al contribuente una sanzione del Fisco ma
non basta a provare il reato di evasione fiscale. La Cassazione
ha ribaltato le sentenze del tribunale di Pavia e della Corte
d’appello di Milano che nel 2006 avevano condannato Antonio F.,
piccolo imprenditore, a otto mesi di reclusione per aver evaso
oltre 100mila euro di tasse.
In sostanza, il giudice penale per accertare il reato non può
basarsi, a differenza delle commissioni tributarie, “sulla
presunzione secondo la quale tutti gli accrediti registrati sul
conto corrente possono essere considerati ricavi dell’azienda”.
Nelle motivazioni della sentenza 5430 i giudici della terza
sezione penale di piazza Cavour, andando anche contro le
conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli
che aveva chiesto il rigetto del ricorso, hanno precisato in
particolare che un conto è la multa del Fisco irrogata dopo la
verifica degli uffici finanziari, altra questione sono i fatti
“penalmente rilevanti”.
Secondo la Corte “la presunzione stabilita dalla legge della corrispondenza tra le partite attive con i ricavi dell’attività d’impresa, non opera in sede penale”. Ad Antonio F., la Guardia di Finanza aveva contestato la totale mancanza della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, per un totale di circa 348mila euro di ricavi e un’evasione d’imposta pari a circa 139mila euro. Ma la Cassazione sottolinea a questo proposito che “il giudice di merito deve sempre motivare le ragioni per le quali i dati della
verifica fiscale sono stati ritenuti attendibili”. In pratica il giudice penale non può “fidarsi” automaticamente delle conclusioni del Fisco ma “deve procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa attraverso una propria verifica che può anche entrare in contraddizione con quelle effettuata dal giudice tributario”. In conclusione la Cassazione, annullando la condanna e rinviando il processo nuovamente alla Corte d’appello milanese, ricorda ai magistrati di merito alla prese con contribuenti evasori che “il giudice penale non può applicare le presunzioni legali valide in sede tributaria”.
Roo
MAZ
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