Roma, 12 feb. (Apcom) – Eseguire un test anti Hiv o qualunque
altro trattamento senza il consenso del paziente può costare caro
a medici e ospedale. Anche nei casi di “necessità clinica” il
malato deve essere sempre informato e può anche decidere di
cambiare struttura prima di sottoporsi a test diagnostici o
protocolli terapeutici. Con una sentenza che costituisce un
“decalogo” per i diritti del malato anche nei casi di necessità e
i doveri dei medici fino alla tutela della riservatezza, i
giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno accolto
il ricorso presentato nel 2004 da un paziente affetto da Hiv che
però è morto in attesa della decisione della Cassazione.
Il ricorso è stato infatti “tenuto in piedi” dagli eredi di
Luigi R., un commerciante della provincia di Perugia, ed è stato
accolto dalla Cassazione che con la sentenza 2468 ha ribaltato le
decisioni di merito. Sia il tribunale che la Corte d’appello di
Perugia avevano infatti respinto la richiesta di risarcimento
danni, per 1 miliardo di lire, avanzata dal commerciante.
La vicenda di Luigi R. risale al 1996, quando venne ricoverato in un ospedale della zona per un forte attacco febbrile con una diagnosi di grave insufficienza di globuli bianchi. I medici, senza chiedergli nulla, eseguirono il test Hiv con esito positivo. Nell’atto di citazione che il paziente notificò
a medici e ospedale nel settembre 1997, veniva sottolineato che i risultati del test “e tutta la cartella clinica che conteneva anche dati personali come informazioni sulla sua omosessualità” vennero custoditi “senza alcuna riservatezza” e in poco tempo le notizie sulla salute di Luigi R. “erano note sia all’interno che all’esterno dell’ospedale”.
A questo proposito l’atto di citazione precisa che perfino la
madre di Luigi seppe della grave malattia del figlio trovando la
cartella clinica “abbandonata su un termosifone” della stanza
infermieri. Ciò avrebbe provocato, ricordano i giudici della
Corte, “un grave pregiudizio personale e patrimoniale” tanto più
che Luigi R., in seguito alle voci che si erano sparse sul suo
conto, fu costretto a chiudere il negozio. Per quanto riguarda il
test eseguito senza consenso, i medici si sono difesi affermando
“di aver agito nell’interesse del paziente per giungere al più
presto a una diagnosi. Mentre per ciò che concerne la diffusione
dei dati personali hanno ricordato che la cartella clinica era
nella sala infermieri che non è aperta al pubblico e dunque le
notizie erano “note solo a personale sanitario che poteva
legittimamente conoscerle”.
Tesi condivise dai giudici di merito che però non hanno convinto
la Cassazione. In particolare la Corte fornisce
un’interpretazione delle norme a tutela del malato: “La legge 135
del 1990 – scrive – secondo la quale ‘nessuno può essere
sottoposto a test anti Hiv senza consenso se non per motivi di
necessità clinica’, va interpretata nel senso che si può
prescindere dal consenso del paziente solo nei casi in cui egli
sia del tutto impossibilitato a prestarlo”. I giudici vanno anche
oltre, precisando che questa regola “vale per ogni trattamento a
cui il malato debba essere sottoposto”.
L’unica eccezione, chiarisce la Corte, riguarda i casi di
emergenza in cui vi siano “rischi per le esigenze di cura o per
la tutela di terzi”. In pratica, “anche quando il trattamento è
indispensabile, per legge o nell’interesse pubblico”, ma non si è
in una situazione di emergenza, “va riconosciuto il diritto di
scegliere tempi, modi e luoghi dell’intervento”. Per quanto
riguarda infine la tutela della riservatezza dei dati clinici, la
Cassazione ricorda alle strutture sanitarie che “la prova
concreta di aver adottato le misure necessarie a questo scopo”
deve essere fornita “sempre dal personale ospedaliero”. La Corte
ha quindi annullato la sentenza d’appello che aveva dato torto a
Luigi R., e i suoi eredi torneranno in secondo grado con le
“indicazioni” della Cassazione.
Roo
MAZ
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