Roma, 22 gen. (Apcom) – Gli insegnanti non possono essere
“delegittimati” davanti ai loro alunni nemmeno dal preside. E il
direttore d’istituto che non rispetta questa regola va incontro
ad una condanna per ingiurie. Anche se il rimprovero era
giustificato. Questi i passaggi principali della sentenza della
Cassazione che ha respinto il ricorso del preside querelato da
una sua insegnante che si era sentita definire “incapace” davanti
alla classe. Il dirigente di una scuola di Massa, entrato in
un’aula particolarmente “rumorosa”, vi trovava l’insegnante che,
perciò, venne rimproverato con espressioni molto dure. “Lei è
un’incapace, un’incompetente”, ha detto il preside davanti a
tutta la classe che, mai come in quel caso, ha fatto
immediatamente silenzio.
Il prof non ha digerito la “sortita” e ha denunciato il
direttore per “offesa all’onore a al decoro”. Inutilmente il
preside si è difeso sottolineando la “particolare vivacità e
l’elevata indisciplina della classe”, alla quale già in passato
erano state inflitte punizioni. Prima i giudici di merito e poi
anche la Suprema Corte, hanno replicato che “le espressioni non
riguaravano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico
a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera
personale”. Per i magistrati della quinta sezione penale
(sentenza 2927) l’offesa era ingiusta perché sono state “messe in
dubbie la capacità e la competenza del docente di fronte a
un’intera classe di alunni”. La Cassazione aggiunge anche che
“legittima critica, con espressioni non offensive, poteva essere
espressa nelle sedi a ciò deputate come il consiglio di classe”.
Come dire: i panni sporchi si lavano in famiglia.
Roo
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