Roma, 23 feb. (Apcom) – In caso di violenza sessuale di gruppo non ci sono attenuanti per nessuno. Non evita la pena più alta prevista in questi casi nemmeno chi non ha partecipato allo stupro ma si è “limitato” a fare da “palo”. Con la sentenza 7336 la Cassazione ha confermato la “linea dura” seguita dal tribunale e dalla Corte d’appello di Milano che, due anni fa, hanno condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere Claudio Strangi
e Francesco Cannaò che, a febbraio 2006, hanno rapinato e violentato una ragazza all’interno del parcheggio della fermata di Bisceglie della metropolitana milanese. La giovane stava rientrando a casa alla chiusura del negozio di abbigliamento dove lavorava come commessa. Minacciandola con un coltello, dopo la rapina e la violenza, i due l’avevano costretta a riaprire il negozio per rubare vestiti. Strangi e Cannaò erano però fuggiti abbandonando i capi d’abbigliamento in seguito alla reazione della donna e all’avvicinarsi di alcune persone all’esterno del magazzino.
Arrestati alcuni giorni dopo al termine di un’indagine condotta
dall’allora capo della Squadra Mobile milanese, Vittorio Rizzi
(attualmente in servizio a Roma, ndr), avevano chiesto di essere
giudicati con il rito abbreviato in udienza preliminare per
ottenere lo sconto di un terzo della pena. Contro la condanna
hanno presentato prima appello e poi ricorso in Cassazione. In
particolare, Francesco Cannaò chiedeva la riduzione della pena
perché, come accertato dagli investigatori e ricostruito dalla
stessa vittima, colpevole della violenza sessuale sarebbe stato
soltanto Strangi, mentre il suo complice sarebbe rimasto poco
distante, all’interno del parcheggio, per controllare che non
arrivasse nessuno. In particolare, nel ricorso si faceva
riferimento alla diminuzione di pena prevista dal codice penale
di cui, in caso di violenza sessuale commessa da più persone, può
beneficiare “il partecipante la cui opera abbia avuto minima
importanza nell’esecuzione del reato”.
Uno “sconto” che, per i giudici della seconda sezione penale della Corte, in questo caso non può in alcun modo essere riconosciuto. “Anche se l’abuso sessuale è stato messo in pratica soltanto da uno dei correi”, i giudici sottolineano “la fattiva partecipazione dell’altro” che prima “fece spazio all’interno della vettura” e poi restò di guardia all’esterno. “Forse – ipotizzano i magistrati – perfino in attesa del suo turno”. Un’ipotesi motivata dal fatto che, come ha riferito la donna vittima della violenza, “proprio l’avvertimento al compare circa l’avvicinarsi di un elicottero della polizia” all’esterno del parcheggio,
avrebbe indotto i due a mettere fine alla violenza. In ogni caso, aggiunge la Cassazione, il contributo di Cannò allo stupro è “sufficiente a configurare l’aggravante a causa della maggior intimidazione che la vittima ha subito per la sola presenza di altra persona, di fatto in appoggio al soggetto autore” della violenza diretta”. In sostanza, in caso di stupro di gruppo “non è necessario che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente dai paretcipanti, essendo sufficiente la semplice presenza”.Strangi e Cannaò sono stati condannati anche a risarcire le spese al Comune di Milano costituitosi parte civile.
Roo
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