Roma, 11 mar. (Apcom) – E’ legittima l`espulsione del genitore
clandestino anche se i figli vanno ancora a scuola in Italia e il
clandestino deve lasciare il paese, se non ci sono eventi o
necessità eccezionali del bambino, che sarà quindi accudito
dall`altro genitore munito di permesso di soggiorno. Lo ha
ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 5856
del 10 marzo 2010, confermando la giurisprudenza prevalente e
prendendo le distanze da due sole isolate recenti decisioni, ha
confermato l`espulsione di un un immigrato albanese, con moglie
in attesa della cittadinanza italiana e due figli minori
residente a Busto Arsizio, nel varesotto.
Il diritto dell`immigrato a rimanere nel territorio italiano per
evitare l`allontanamento dai figli minori ivi residenti e dalla
moglie, essendo collegato alla primaria tutela del superiore
interesse del fanciullo, si perfeziona – spiega il sito
Cassazione.net – esclusivamente nel caso in cui
dall`allontanamento del genitore scaturisca un sicuro danno per i
figli. Il semplice fatto che i bimbi siano inseriti a scuola, non
è rilevante ai fini dell`espulsione del genitore.
L`uomo voleva l’autorizzazione a restare in Italia in nome del diritto del ‘sano sviluppo psicofisico’ dei suoi bambini, che sarebbe stato alterato dal suo allontanamento. I supremi giudici gli hanno risposto che è consentito ai clandestini la permanenza in Italia per un periodo di tempo determinato solo in nome di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione
d’emergenza”. Queste situazioni d’emergenza, però, non sono quelle che hanno una “tendenziale stabilità”, come la frequenza della scuola da parte dei minori e il normale processo educativo formativo che sono situazioni di “essenziale normalità”. Se così non fosse, dice la Cassazione, le norme che consentano la permanenza per motivi d’emergenza anche a chi è clandestino finirebbero con il “legittimare l’inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l’infanzia”.
red
111658 MAR 10
ALE
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