Roma, 22 set. (Apcom) – Arriva lo scudo fiscale anche per il falso
in bilancio. Nello scudo fiscale resta il ‘salvacondotto’ per una
serie di reati, tra cui il reato di false comunicazioni sociali,
quando questi siano stati commessi per eseguire o occultare reati
tributari. Le commissioni Finanze e Bilancio del Senato hanno
approvato una nuova versione dell’emendamento presentato dal
senatore del Pdl, Salvo Fleres, che amplia la possibilità di
aderire allo scudo fiscale a chi abbia commesso una serie di
reati tributari o reati societari ad essi connesi.
Resta nella nuova versione l’abolizione dell’obbligo per gli
intermediari di segnalare ai fini antiriciclaggio le operazioni
sospette.
Il testo dell’emendamento infatti prevede
che “l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di
esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed
alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione
della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6,
lettera c), della legge 27 dicembre 2002, numero 289, e
successive modificazioni; resta ferma l’abrogazione dell’articolo
2623 del codice civile” disposta dalla Finanziaria 2006.
In sostanza si esclude la punibilità penale in caso di reati tributari come la dichiarazione fraudolenta, l’infedele dichiarazione, l’omessa dichiarazione, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, quest’ultimo reato fortemente connesso con i reati societari. Ed ecco come si arriva al falso in bilancio: il salvacondotto vale anche per i reati societari, tra cui il falso in bilancio,
quando questi siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. Tra questi ci sono: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, falsità materiale connessa da privati, falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, falsità in notificazioni in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione di istruzione o occultamento di atti veri.
Cos
MAZ
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