Assolto il broker accusato di truffa. «Operazioni autorizzate dai clienti»

Varese - Avrebbe operato seguendo le indicazioni e con tutte le autorizzazioni

– Promotore finanziario accusato di truffa aggravata: assolto ieri dal giudice monocratico di Varese perché il fatto non sussiste. Il legale di parte civile Gianluca Franchi: «aspettiamo le motivazioni della sentenza. Poi valuteremo se costituirci anche in un eventuale Appello della procura». L’accusa aveva chiesto una condanna a due anni di carcere per il broker varesino di 47 anni molto noto nell’ambiente. Ieri l’assoluzione con formula piena. Secondo l’accusa il quarantasettenne aveva sperperato il patrimonio finanziario di due clienti facendo loro credere che le cose andassero bene, salvo poi presentarsi all’improvviso da loro e ammettere che i rendiconti inviati erano stati “aggiustati”.

All’uomo erano state affidate cifre ingenti: 1 milione e 400mila euro da un cliente e 600mila euro da un altro cliente.

Alla fine non è rimasto nulla.

Al broker non è mai stata contestata l’accusa di appropriazione indebita: non aveva preso il denaro, ma lo aveva perso in investimenti errati. Secondo la procura l’accusa di truffa era giustificata perché il promotore avrebbe utilizzato l’artificio di presentare ai suoi clienti dei falsi rendiconti nei quali non risultavano i reali investimenti, fatti e mai autorizzati, né le minusvalenze degli stessi. In questo modo i proprietari del denaro non sarebbero mai stati messi al corrente dei veri risultati delle operazioni di investimento e disinvestimento. Questo passaggio non risulta essere stato provato. Marco Lacchin, difensore del broker ha inoltre sottolineato come «tutte le operazioni finanziarie eseguite dal mio assistito per conto dei clienti erano state da questi autorizzate. Alcune verbalmente, altre per iscritto».

E sulla base di queste autorizzazioni il promotore finanziario avrebbe operato, seguendo, di fatto, le indicazioni dei clienti stessi. Legittime, quindi, anche le provvigioni incassate dal broker nonostante l’esito non vincente degli investimenti eseguiti.

Di qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.