Roma, 7 mag. (Apcom) – L’azienda è responsabile degli infortuni
sul lavoro anche se sono stati causati da distrazioni o
imprudenze degli operai. E deve fornire “adeguate misure di
protezione” anche ai lavoratori autonomi. Questi i due principi
cardine ribaditi dalla Cassazione che interviene sul drammatico
tema delle morti bianche. La Corte richiama le imprese ad una
maggiore “sensibilità” alla sicurezza sul lavoro con una sentenza
che conferma la condanna per omicidio colposo nei confronti del
direttore di un’azienda di Retorbido, un piccolo comune in
provincia di Pavia.
Nel gennaio 2001 un giovane meccanico, che prestava servizio
come lavoratore autonomo, precipitò dal lucernario di un
capannone mentre era intento a ripulire le grondaie. Sia il
tribunale di Voghera che la Corte d’appello di Milano hanno
condannato il direttore dello stabilimento responsabile della
sicurezza per omicidio colposo e l’azienda Valdata al
risarcimento del danno nei confronti dei genitori dell’operaio.
Secondo il ricorso presentato in Cassazione i giudici di merito
avrebbero sbagliato a considerare l’azienda responsabile delle
misure di sicurezza che, invece, nel caso del lavoratore autonomo
avrebbero dovuto essere adottate dallo stesso operaio.
Inoltre, secondo la difesa, il lavoro di pulizia sul tetto, che ha causato l’incidente, non rientrava nelle mansioni del lavoratore, il cui contratto si riferiva soltanto alle riparazioni meccaniche. Tesi che i giudici della quarta sezione penale, con la sentenza 18998, hanno bocciato senza mezzi termini. Sottolineando anzitutto che, come emerso dalle testimonianze, l’operaio era solito trattenersi oltre l’orario stabilito per arrotondare i propri guadagni con “qualche lavoretto extra”. Inoltre, sottolinea la Corte, è stato accertato che “i responsabili delle sicurezza dello stabilimento non avevano predisposto sottopalchi di protezione o
elementi di rinforzo dei lucernari al fine di evitare cadute dall’alto”. Ed è proprio a questo proposito che la Cassazione ribadisce la responsabilità che grava sul datore di lavoro indipendentemente dal comportamento del lavoratore e dalla sua qualifica di impiegato a tempo pieno o autonomo. In pratica, il datore di lavoro non può sostenere la propria innocenza “assumendo – scrive la Cassazione – che il sinistro si sia verificato solo perché vi sarebbe stata, da parte della vittima, l’anomala iniziativa di gironzolare sul tetto in corrispondenza di pericolosi lucernari”.
“Chi è responsabile della sicurezza del lavoro – proseguono i
giudici – deve avere la sensibilità di rendersi interprete del
comportamento altrui”. In sostanza la Corte ribadisce che “la
normativa anti infortunistica mira a salvaguardare l’incolumità
del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o
fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue
stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni
raccomandate”. In conclusione, sintetizza la Cassazione, “la
colpa altrui non cancella la propria”.
Roo
MAZ
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