1 luglio 1987, entra in vigore l’Atto Unico Europeo

L’Atto unico europeo (AUE) si è proponeva di riesaminare i trattati di Roma

L’Atto unico europeo è il trattato che ha emendato i trattati di Roma del 1957 con cui è stata istituita la Comunità economica europea.

È stato firmato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo ed è entrato in vigore il 1º luglio 1987.

Fu elaborato per andare incontro a due necessità improrogabili: completare la costruzione del mercato libero interno, ormai al palo dopo le crisi economiche degli anni Settanta e avviare un primo embrione di Unione politica.

Cambiamenti istituzionali:

Per consentire la creazione del mercato unico entro il 1993, l’AUE ha introdotto un numero maggiore di casi in cui il Consiglio poteva prendere decisioni a maggioranza qualificata anziché all’unanimità. Questo semplificava il processo decisionale e implicava che i frequenti ritardi inerenti alla ricerca di un accordo unanime tra i 12 paesi membri potessero essere evitati. Non sarebbe più stata necessaria l’unanimità per le leggi destinate all’instaurazione del mercato unico, fatta eccezione per le disposizioni fiscali e per quelle relative alla libera circolazione delle persone e ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

L’AUE ha istituito il Consiglio europeo, che ha formalizzato le conferenze o vertici dei capi di Stato o di governo, sebbene le competenze di questo organo non siano state specificate se non più avanti, all’articolo 15 del trattato sull’Unione europea (TUE).

poteri del Parlamento sono stati potenziati inserendo l’obbligo del parere conforme per la conclusione di accordi di associazione e allargamento. L’AUE ha introdotto la procedura di cooperazione, la quale ha rafforzato la posizione del Parlamento nel dialogo interistituzionale, conferendogli la possibilità di due letture di progetti di legge proposti su un numero limitato di basi giuridiche, aprendo così la strada al futuro ruolo del Parlamento come colegislatore con il Consiglio.

L’AUE ha chiarito alcune regole relative alle competenze di esecuzione. L’articolo 10 consentiva al Consiglio, come regola generale, di conferire alla Commissione competenze di esecuzione per le norme stabilite dal Consiglio. Il Consiglio poteva riservarsi il diritto solo di esercitare direttamente competenze di esecuzione in casi specifici. L’AUE ha inoltre creato le basi per il Tribunale di primo grado, ora il Tribunale.