BUSTO ARSIZIO Dal direttore del carcere di Busto riceviamo e pubblichiamo
Da pochi giorni è entrato in vigore il decreto – legge volto a ridurre il numero di detenuti presenti nelle carceri italiane.
La normativa suddetta non differisce di molto dalla legge n. 199 del 26 novembre 2010, avente il medesimo scopo, consentendo ai condannati ad una pena detentiva non superiore a diciotto mesi (e a coloro ai quali manchi tale periodo alla fine della pena) di eseguirla presso un domicilio, ampliando in pratica di sei mesi il periodo in precedenza considerato, fatte sempre salve quindi le rituali eccezioni relative a chi sia stato punito per aver commesso un delitto di particolare gravità, a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ecc.
Premesso che il problema del sovraffollamento esiste ed è serio, tant’è vero che attualmente sono più di 22 mila i reclusi in eccesso rispetto alla regolamentare capienza complessiva degli istituti penitenziari della Repubblica (in particolare, 68.047 contro 45.636 sono i dati che fotografano la situazione del 30 novembre scorso), ha destato scalpore, in particolare, il fatto che – come conseguenza delle novità legislative introdotte – circa 3.300 detenuti verrebbero d’un colpo liberati.
Alla luce di quanto finora successo, credo di poter escludere che ciò possa davvero accadere.
Nell’arco di un anno (dal dicembre 2010 allo scorso novembre compreso) sono infatti usciti dalle carceri italiane 3.991 detenuti, 1.075 dei quali stranieri, mentre 69.155 era il totale dei reclusi il 30 novembre 2010.
E’ quindi evidente che la legge risalente a circa un anno fa non è certo valsa a risolvere il problema di cui sopra, dato che il totale dei detenuti è calato di sole 1.108 unità.
Del resto dall’istituto che dirigo, afflitto da grave sovraffollamento, nel periodo di cui sopra in forza di essa sono usciti appena 15 reclusi (poco più di uno il mese…).
Uno dei principali problemi è rappresentato dal fatto che molti detenuti, soprattutto quelli extracomunitari, non dispongono di un domicilio atto ad accoglierli, requisito di cui la magistratura di sorveglianza, secondo la legge, deve tener conto.
Inoltre presumibile che non siano molti i reclusi ai quali manchi più di un anno e non più di un anno e mezzo al termine della pena (ovvero coloro che non rientravano nell’ambito di applicazione della normativa precedente).
Ad esempio, nella Casa Circondariale di Busto Arsizio essi sono soltanto nove, otto dei quali extracomunitari.
Il recentissimo decreto non poteva peraltro prescindere dall’esistenza di un domicilio, perché altrimenti si sarebbe trattato di una sorta di indulto, per il quale (e come del resto per l’amnistia) servirebbe una legge varata da una maggioranza parlamentare qualificata, non bastando un decreto.
Incidentalmente ricordo che tra amnistia e indulto corre la seguente differenza: la prima incide sul reato commesso, estinguendolo, il secondo sulla pena, condonandola (in tutto o in parte) o commutandola in altra specie di pena.
Per fissarne in mente le nozioni basta riflettere sull’origine dei due termini: “indulto” deriva da indulgere, perdonare (in pratica: hai sbagliato e devi essere punito, ma ti rimetto una parte della punizione), mentre “amnistia” significa dimenticanza (ha la stessa radice della parola “amnesia” e quindi attiene al fatto da punire in sé, che viene appunto dimenticato e cancellato).
Una bella boccata d’ossigeno per il sistema carcerario potrebbe poi giungere da alcune modifiche apportate dal decreto al codice di procedura penale, inerenti alla custodia di chi viene arrestato in flagranza nelle camere di sicurezza del circondario in cui l’arresto è avvenuto, anziché in carcere, il che eviterebbe numerosi ingressi negli istituti di persone destinate a restarvi per pochissimo tempo, alleggerendo così il carico di lavoro gravante sugli istituti medesimi.
Tuttavia l’autorità giudiziaria può comunque disporre che la custodia citata abbia luogo nei penitenziari, grazie ad un ampio margine di discrezionalità che le nuove norme le attribuiscono.
Probabilmente una svolta decisiva in materia potrà avvenire quando determinati dispositivi di sicurezza, quali il c. d. braccialetto elettronico, daranno garanzie assolute di affidabilità, il che potrebbe indurre la magistratura inquirente a ridurre l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Certamente molto importante è infine la previsione normativa che autorizza una spesa di più di 57 milioni per le esigenze collegate all’adeguamento, potenziamento e messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
Orazio Sorrentini, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio
m.lualdi
© riproduzione riservata











