VARESE Anche le persone con gravi disabilità fisiche, e che per questo non sono nemmeno in grado di firmare un documento, devono poter esercitare i propri diritti. Anche quelli definiti come “personalissimi”. Lo ha stabilito il giudice tutelare Giuseppe Buffone con un decreto che rappresenta un inedito in Italia.Il giudice è intervenuto nel caso di un uomo di 62 anni affetto dai primi mesi del 2005 da sclerosi laterale amiotrofica, la malattia degenerativa ormai nota con l’acronimo di Sla. La mente dell’uomo è viva e vivace. Purtroppo, però, il suo corpo non risponde più ai comandi che partono dal cervello. Non può muovere né gambe, né braccia, né il collo. Non riesce nemmeno a parlare. Dall’11 novembre 2008 respira grazie a una macchina che gli insuffla l’ossigeno nella trachea. E dall’agosto 2008 si nutre solo attraverso un sondino.La medicina negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Ma la cura per la Sla ancora non esiste. L’uomo è un pragmatico, non si fa illusioni. Decide di fare testamento.Scopre però che è impossibile. Nelle sue condizioni, non può né dettare le proprie ultime volontà, né tanto meno scriverle di suo pugno in forma solenne. E per lui non può farlo nemmeno la sorella, nominata amministratrice di sostegno; anche perché lei stessa figura fra gli
eredi. L’unico strumento che lo collega al mondo esterno è un comunicatore oculare, un sofisticato apparecchio da 12mila euro. Ma la legge, finora, non aveva preso in considerazione la possibilità che un testamento potesse essere validamente redatto anche attraverso il semplice movimento delle pupille. E questo, secondo il giudice Buffone, «è una discriminazione inaccettabile che (…) si scontra con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, i quali non distinguono l’accesso ai diritti costituzionali in base alla capacità o meno di potere scrivere o muoversi».Acclarata, anche attraverso consulti medici, la capacità di intendere e di volere, Buffone ha stabilito di «apprestare, in favore del paziente, meccanismi di “sostituzione” giuridica attraverso i quali il rappresentante raccolga la volontà del titolare del diritto e la renda efficace nell’ordinamento, sottoscrivendo gli atti in nome e per conto del rappresentato nel rispetto del volere raccolto».Il giudice ha nominato un curatore speciale nella persona di un avvocato. Questi dovrà andare a casa del beneficiario e, in presenza dell’amministratore di sostegno, dovrà chiedere «al beneficiario stesso di redigere a video, con il comunicatore oculare, il suo testamento. Della schermata a video il curatore dovrà raccogliere rappresentazione fotografica. A questo punto il curatore riporterà le volontà del beneficiario su atto scritto di suo pugno». E ciò avrà valore di testamento olografo.
s.bartolini
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