«Insussistenza di atti diretti a percuotere o a ledere, precisandosi che l’ammanettamento o la costrizione fisica attuati dagli imputati (nelle diverse fasi e sulla base delle condotte dei singoli) nella fase del trasferimento da piazza 26 maggio alla caserma dei carabinieri, durante la permanenza in caserma e nel corso del successivo trasferimento al pronto soccorso, non costituiscono atti diretti a percuotere».
Così scrive il giudice estensore Vito Piglionica, presidente della corte d’assise, nelle 160 pagine a motivazione della sentenza del caso Uva.
Giuseppe Uva morì il 14 giugno 2008 all’ospedale di Circolo di Varese dopo essere stato fermato in via Dandolo completamente ubriaco mentre, con l’amico Alberto Bigioggero, buttava transenne in mezzo alla strada ed essere stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in conseguenza del suo stato di assoluta agitazione.
Per la sua morte furono inizialmente indagati i medici che lo ebbero in cura in quelle ore. Lucia Uva, sorella di Giuseppe, denunciò invece un’altra storia: il fratello morì in conseguenza delle percosse che il fratello, a parere della donna, avrebbe subito da due carabinieri e sei poliziotti durante i circa 15 minuti in cui rimase nella caserma carabinieri di via Saffi a Varese.
Otto imputati accusati (con imputazione coatta del gup Giuseppe Battarino) anche di omicidio preterintenzionale e poi assolti con formula piena dalla corte d’assise del tribunale di Varese.
Le motivazioni
Assolti, come scrive il giudice estensore, perché di quelle botte ipotizzate dalla sorella non è mai stata trovata traccia. Scrive ancora il giudice estensore: «la perizia medico legale e l’audizione dei consulenti tecnici di ufficio e delle parti consentono di escludere in maniera assoluta la sussistenza di qualsivoglia lesione che abbia determinato o contribuito a determinare il decesso di Giuseppe Uva: il fattore stressogeno, da taluni dei consulenti ritenuto causale o concausale di uno stress psicofisico, non può esser attribuito alla condotta degli imputati”. Nessuna prova di un pestaggio significa nessun pestaggio. Le motivazioni del giudice sono assolutamente lineari. Così come lo sono sull’accusa di sequestro di persona: la stessa procuratrice di Varese Daniela Borgonovo in sede di requisitoria disse che lei stessa avrebbe agito così. Non solo. Nelle pagine delle motivazioni dell’assoluzione piena di carabinieri e poliziotti il giudice individua anche i reati che Uva quella notte avrebbe commesso: resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, disturbo della quiete pubblica, tra gli altri. E infine , secondo le motivazioni, “gli imputati non avevano la coscienza e la volontà di percuotere o di ledere Giuseppe Uva».
Poliziotti e carabinieri non picchiarono Uva e non avevano alcuna volontà di farlo. L’assenza di prove, per il giudice estensore, supporta la sentenza di assoluzione. Assoluzione chiesta in sede processuale dall’accusa stessa. La procura non farà appello.
Alle parti civili resta una causa civile, al limite, non potendo fare appello in solitudine.













