Scuola: Nuove regole voti, i prof di religione daranno crediti

Scuola: Nuove regole voti, i prof di religione daranno crediti


Roma, 20 ago. (Apcom)
– Da oggi gli alunni della scuola italiana
verranno valutati attraverso un nuovo regolamento: il testo è
stato pubblicato nella gazzetta ufficiale sotto forma di decreto
del presidente della Repubblica (n. 122). Rimangono confermate
quasi del tutto le indicazioni contenute nella bozza iniziale,
tra cui l’obbligo per essere ammessi alla maturità di acquisire
la sufficienza in tutte le materie e l’equiparazione dei docenti
di religione ai colleghi delle altre materie ai fini
dell’assegnazione dei crediti scolastici (non viene quindi preso
in considerazione il parere contrario espresso dal Tar del Lazio
il 17 luglio scorso).

Tra le novità più importanti che introduce il provvedimento vi è
la necessità di conseguire, per essere ammessi agli esami di
Stato, almeno la sufficienza in tutte le discipline: la regola
vale sia per l’esame di licenza media, come del resto già
previsto e applicato quest’anno, sia per le scuole superiori
(dove invece durante gli ultimi scrutini era stata adottata la
norma `interlocutoria’ voluta dall’ex ministro Fioroni che per
l’ammissione all’esame di Stato richiedeva solo la media del sei).

Sarebbe utile, per un’applicazione immediata delle nuove
indicazioni, che i collegi dei docenti predispongano sin dai
primi incontri dell’anno. Alcune delle novità introdotte dal dpr
122 erano comunque già state adottate: come anche quella che
prevede la presenza attiva e a `pieno titolo’ dei docenti di
religione cattolica per la determinazione dei crediti scolastici
(mentre la valutazione della materia continua ad essere espressa
dagli insegnanti nominati dal vicariato “senza attribuzione di
voto numerico”).

Del resto il comma 3 dell’articolo 6 del nuovo regolamento,
adottabile da oggi, non lascia spazio a dubbi: “In sede di
scrutinio finale – si legge nel dpr 122 – il consiglio di classe,
cui partecipano tutti i docenti della classe,compresi gli
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici
(…), i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione
cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di
quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il
credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive
modificazioni”.

Una conferma che quindi non tiene conto della discussa sentenza
emessa il 17 luglio scorso dai giudici del Tar del Lazio, secondo
i quali, per non discriminare quel 10% scarso di allievi che non
si avvale della religione, non bisognerebbe rendere utile la
frequenza della materia ai fini dell’assegnazione dei punti utili
alla formulazione del voto di maturità.

Tra l’altro la mancata osservazione della pronunciamento dei
giudici avviene attraverso l’adozione di un regolamento, quindi
non con una procedura amministrativa, e comporta pochi problemi
di incompatibilità applicativa rispetto a quanto stabilito dal
tribunale laziale. Sempre in attesa, comunque, che si pronunci il
Consiglio di Stato.

E’ bene infine ricordare che la presenza dei docenti di religione
nel consiglio di classe non ha effetti attivi per tutte le
operazioni di scrutinio: ad esempio la materia non viene presa in
considerazione per la formulazione delle medie dei cosiddetti
`ottisti’, gli studenti super-bravi che si presentano alla
maturità senza aver frequentato il quinto anno.

Per quanto riguarda gli esami di licenza
media, il nuovo regolamento sulla valutazione prevede che dal
2009/2010 nella determinazione del voto finale debba essere
calcolata la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le
prove d’esame: prove quindi scritte (anche il test standard
Invalsi il cui `peso’ quest’anno era stato deciso invece da ogni
istituto) e orali. Oltre che nel giudizio di ammissione di esame
(già dal 2008/09 espresso con voto in decimi anziché con giudizio
(sufficiente, ottimo, distinto, ecc.).

Rispetto alla prima versione del testo non c’è invece più
traccia, rispetto alla prima bozza di regolamento, della parte
che prevedeva l’assegnazione del voto numerico anche durante le
lezioni: i pareri contrari, tra cui quello obbligatorio ma non
vincolante del Cnpi, devono evidentemente avere avuto il loro
peso.

Rimane in piedi invece il `voto’ numerico anche per la
certificazione delle competenze, in disaccordo con quanto avviene
nell’Ue. Alle superiori una novità importante, ma solo a riforma
avvenuta, riguarderà l’obbligo da parte degli alunni, salvo
situazioni particolari, di aver frequentato almeno i tre quarti
delle lezioni: viene così introdotto, teoricamente a partire dal
2010/11, il concetto di frequenza obbligatoria invece sino ad
oggi adottato solo nella primarie e durante lo scrutinio delle
medie inferiori.

Pressoché confermata la valutazione dei ragazzi che presentano
con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente
certificate. Ciò significa che “la valutazione e la verifica
degli apprendimenti – si legge nel dpr 122 – , comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a
tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle
prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più
idonei”.

Cep

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