Assegno unico: aumentano gli importi per i figli disabili maggiorenni

Lo rende noto l’INPS con il messaggio 27 settembre 2022, n. 3518, illustrando nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Semplificazioni e i nuovi importi, riportando anche una tabella riepilogativa.

Aumentano gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) ha infatti modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.

Lo stesso decreto-legge, inoltre, prevede nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

In particolare, al decreto legislativo n. 230/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, viene aggiunta la lettera c-bis) che contiene alcune precisazioni con riferimento ai nuclei familiari orfanili;

b) all’articolo 4, comma 1, l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, come da tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 230/2021), limitatamente all’anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;

c) all’articolo 4, comma 4, la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, limitatamente all’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;

d) all’articolo 4, comma 5 e 6, viene disposto che dall’anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;

e) all’articolo 5, è aggiunto il comma 9-bis, secondo cui nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.