Congedi parentali, cambia tutto dal 13 agosto: tutto ciò che bisogna sapere

Piccola rivoluzione derivante dal recepimento della direttiva UE in tema di congedi parentali. Le novità entreranno in vigore il 13 agosto.

Rivoluzione in vista in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e parità di genere sul lavoro e in famiglia, in seguito al recepimento della direttiva UE 2019/1158, che entrerà in vigore il 13 agosto di quest’anno tramite il d.lgs 105 del 2022. 

Il Decreto modifica in maniera significativa le norme riguardanti i congedi di maternità e paternità, il cosiddetto congedo papà di 10 giorni, nonché il congedo parentale, in favore non solo dei lavoratori dipendenti, ma altresì degli iscritti alla Gestione separata e degli autonomi.

In attesa che l’INPS adegui le piattaforme telematiche per inoltrare le richieste dei nuovi congedi, l’Istituto stesso è intervenuto con Messaggio del 4 agosto 2022 numero 3066 al fine di fornire le prime indicazioni operative. Ulteriori chiarimenti, rende noto il messaggio, saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Congedo di paternità, novità 

Congedo di paternità obbligatorio: la durata

Il nuovo articolo 27-bis del Testo Unico riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi la nascita. Il congedo è fruibile “entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

In caso di parto plurimo la durata passa a 20 giorni lavorativi.

Il congedo, peraltro è:

  • Fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • Applicabile anche al padre adottivo o affidatario;
  • Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità “alternativo” di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Congedo di paternità obbligatorio: indennità

Per i giorni di congedo obbligatorio, a norma del novellato articolo 29, è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia rispetto al passato?

In conclusione, le novità introdotte dal Decreto numero 105 in materia di congedo di paternità obbligatorio, riguardano:

  • La possibilità di fruire dei giorni 10 di assenza a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita (in precedenza il periodo di fruizione era limitato ai 5 mesi successivi alla nascita);
  • Il raddoppio dei giorni di assenza a 20, in caso di parto plurimo.

Congedo parentale, novità

Genitori lavoratori dipendenti

Le novità di cui al Decreto – legislativo numero 105 non risparmiano il congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Sono indennizzabili:

  • 3 mesi alla madre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • 3 mesi al padre (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • Ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6).

Limiti massimi individuali e quelli complessivi dei genitori

Non cambiano, al contrario, i limiti massimi individuali e quelli complessivi dei genitori, previsti dall’articolo 32 del Testo Unico:

  • 6 mesi di congedo in favore della madre, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • 6 mesi di congedo per il padre (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • 10 mesi di congedo complessivamente fruibili da entrambi i genitori (elevabili ad 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

In favore del genitore solo (ivi compreso chi ha l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati (e non più 10 mesi) di congedo, di cui 9 mesi (e non più 6) indennizzabili al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi ed indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è riconosciuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Genitori iscritti alla Gestione Separata

Il Decreto – legislativo numero 105 riconosce il congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.

Ulteriori 3 mesi di congedo (indennizzato) spettano ai genitori, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi (rispetto ai precedenti 6 mesi).

Restano invariate “le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per poter fruire del congedo parentale” (Circolare INPS).

Genitori lavoratori autonomi

Il Decreto – legislativo numero 105 interviene anche in tema di congedo parentale per i lavoratori autonomi, estendendone il diritto ai padri.

Di conseguenza, spettano 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Maternità delle lavoratrici autonome, novità

In favore delle lavoratrici autonome, il Decreto numero 105/2022 introduce il comma 2-ter all’articolo 68 del Testo Unico.

La norma in parola prevede il diritto all’indennità giornaliera INPS, precisa l’Istituto, anche “per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 del T.U.”.

Di conseguenza, l’indennità anticipata è erogabile in presenza di un accertamento medico dell’ASL.

L’importo spettante è lo stesso calcolato “per i periodi di tutela della maternità / paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma” (Circolare INPS).

Come gestire le domande di congedo?

Dipendenti e parasubordinati

In attesa dell’adeguamento al Decreto numero 105 delle piattaforme telematiche presenti sul sito “inps.it”, i lavoratori possono comunque fruire dei nuovi congedi dal 13 agosto 2022, inoltrando apposita richiesta al proprio datore di lavoro o committente.

Successivamente si potrà regolarizzare la fruizione delle assenze mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Il rilascio delle implementazioni informatiche “sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale, possono astenersi dal lavoro presentando in un secondo momento la richiesta all’INPS, attraverso i consueti canali (sito web, Contact center o patronati) “non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica”.

fonte lavoroediritti.com