Giustizia/Battaglia in commissione su responsabilità civile toghe

Giustizia/Battaglia in commissione su responsabilità civile toghe

Roma, 24 mar. (TMNews) – Non si è concluso in commissione Giustizia alla Camera l’esame del parere che i commissari devono esprimere alla 14ma commissione sull’emendamento alla legge comunitaria che modifica la normativa sulla responsabilità civile dei giudici. La seduta riprenderà quindi nel pomeriggio al termine dei lavori dell’aula.

Oggetto della discussione è un emendamento del relatore della Comunitaria, il leghista Gianluca Pini, che vuole dare “attuazione ai rilievi mossi dalla Commissione Ue all’Italia” relativa alla sentenza della Corte di Giustizia del 2006 per una causa che riguardava la Traghetti Mediterraneo Spa. L’emendamento prevede la modifica della legge n. 117 del 13 aprile 1988 (risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) e stabilisce che la richiesta di risarcimento può essere avanzata non più se il provvedimento del magistrato è stato emesso “con dolo o colpa grave” ma se – e questa è la modifica – “in violazione manifesta del diritto”.

Le opposizioni hanno denunciato uno ‘scippo’ tra commissioni, visto che quella competente sulla Giustizia si stava occupando del tema in relazione alle decisioni della Corte di giustizia europea. E stanno elaborando un parere nel quale la commissione Giustizia delimita l’ok alla correzione dell’emendamento nel senso del solo accoglimento della sentenza europea (che non chiedeva, spiegano, la cancellazione della formula del dolo e della colpa grave). La formulazione sulla quale stanno lavorando Pd, Udc e Idv prevede

di aggiungere un paragrafo che, citando letteralmente la sentenza della Corte europea, introduce la possibilità di chiedere il risarcimento nel caso in cui “sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, tenuto conto del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto e per quanto riguarda l’applicazione del diritto comunitario, della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della inosservanza dell’obligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234, terzo comma, Ce”.

(segue)

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