Il caso Maltesi e il mancato ergastolo a Fontana, il giudice di Busto: “Ecco perché riscriverei tutto”

Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise, spiega a livello tecnico/giuridico le motivazioni della sentenza che ha condannato a 30 anni di carcere l'uomo che uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata a Rescaldina. Sullo sfondo il conflitto tra il sentire comune e l'applicazione del diritto

BUSTO ARSIZIO – Giuseppe Fazio, presidente della Corte d’Assise di Busto Arsizio riscriverebbe tutto quello che è contenuto nelle motivazioni della condanna a 30 anni di Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina e il cui corpo fatto a pezzi fu trovato mesi dopo in sacchi dell’immondizia in provincia di Brescia.

“Stereotipi di genere? Vittimizzazione secondaria? Sono allibito, è il contrario di quello che abbiamo scritto nelle motivazioni. Ora capisco come si poteva sentire un pediatra ai tempi di Erode…”, racconta in un’intervista. Fazio è “convinto di non aver mancato di rispetto a nessuno, e non sarebbe stato diverso se la ragazza avesse fatto la suora anziché l’attrice. Se non si capisce ciò che abbiamo scritto, è senz’altro un problema mio: ma anche chi legittimamente critica le motivazioni dovrebbe prima leggerle nella loro concatenazione su concetti giuridici che hanno significato diverso rispetto alla Treccani”. E spiega che sono esclusi i motivi futili e abietti perché “questa aggravante esiste se è espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e mero pretesto per sfogare un impulso criminale: e la giurisprudenza richiede sia il dato oggettivo, cioè la sproporzione tra reato e motivo, sia la componente soggettiva, che non può essere riferita ad un comportamento medio. Ecco, qui l’opinione anche del perito e dei consulenti psichiatri, che hanno studiato il funzionamento mentale dell’imputato, è stata che probabilmente a spingerlo ad uccidere non fu la gelosia adombrata dal pm, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dalla frustrazione per essere stato messo da parte da lei”.

Dalla “giovane disinibita” che “si era servita di lui” è espressione “dal punto di vista dell’imputato, così abbiamo scritto, valutando soggettivamente la sua condotta, e l’abbiamo sottolineato, è stato il motivo/movente dell’omicidio: ma se è così, non è ‘abietto o futile in senso tecnico-giuridico, oltre a non poter essere ritenuto più turpe di ogni altro movente di un delitto così cruento”.