Roma, 26 apr. (Apcom) – L`immigrato condannato in Italia non ha
diritto a scegliere l`espulsione come misura alternativa alla
detenzione per ricongiungersi alla sua famiglia rimasta nel paese
d’origine. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza
n. 16242 di oggi, respingendo il ricorso di uno straniero
condannato per spaccio aggravato di sostanze stupefacenti. Il
Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato la sua
istanza di applicazione dell`espulsione, sostenendo che il reato
commesso dal ricorrente, in quanto aggravato, non consentiva di
accogliere la sua richiesta.
Lo straniero aveva però impugnato la decisione dei giudici,
affermando inoltre che l`espulsione era stata disposta una volta
scontata la pena e poteva dunque essere concessa anche prima. Non
solo. L`immigrato riteneva che il rifiuto di concedergli
l`espulsione, impedendogli così di ricongiungersi con la
famiglia, rimasta nel suo paese di origine, fosse illegittimo dal
punto di vista costituzionale. In altre parole, la tesi difensiva
dell`uomo affermava la validità del principio del
ricongiungimento familiare anche nel caso opposto a quello
solito, e cioè nel caso in cui era lo stesso straniero a chiedere
l`espulsione.
La Suprema Corte ha però respinto questa interpretazione stabilendo che “l’espulsione dello straniero è una rinuncia della Stato a far scontare la pena, non è una misura alternativa, non ha alcuna funzione rieducativa, per cui in presenza di un grave elemento di pericolosità, presunto dalla legge, sussiste il diritto dello Stato
a rifiutare l’espulsione. Tale regime non ha alcuna influenza sulla violazione dei diritti all’unitarietà della famiglia rimasta nel paese di origine o sul diritto all’educazione dei figli, visto che l’imputato ha liberamente scelto di allontanarsi da essa e di delinquere e che, una volta scontata la pena, l’espulsione verrà obbligatoriamente eseguita”.
Red/Cro
261701 apr 10
MAZ
© riproduzione riservata










