Sarah Scazzi/ Cassazione: i giudici di Taranto sono imparziali

Taranto, 15 nov. (TMNews) – Non c’è prova che “la massiccia campagna mediatica sviluppatasi su tutto il territorio nazionale abbia in alcun modo influito, menomandola, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di Taranto e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro competenza”. Lo scrivono i giudici della Cassazione nella sentenza con le motivazioni per le quali il 12 ottobre scorso era stata rigettata l’istanza di trasferimento del processo per il delitto di Sarah Scazzi da Taranto a Potenza. La sentenza è stata depositata oggi dalla Prima Sezione Penale della Cassazione. Erano stati i legali di Sabrina Misseri, Franco Coppi e Nicola Marseglia, a chiedere la rimessione del processo per motivi ambientali.

I due legali sostenevano che la presenza massiccia dei media pregiudicava la serenità dei giudici determinando una situazione compromessa soprattutto a livello locale. Ma i giudici della Cassazione, nel merito, hanno risposto a Coppi e Marseglia che è “indubbia” la “dimensione nazionale attribuita alla vicenda che, in alcune occasioni, ha travalicato le esigenze di una doverosa informazione su un fatto di incontestabile gravità”. Per la Cassazione , i media hanno celebrato “processi virtuali paralleli a quelli in corso di trattazione nell’unica sede deputata”, alimentando “una morbosa ed esasperata attenzione”.

Proprio per la dimensione nazionale del caso, “anche l’ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe l’eccezionale clamore mediatico, né l’interesse dell’opinione pubblica da esso alimentato, sicchè ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale condizionamento”. Ma i giudici della Suprema Corte si spingono anche oltre, affermando anche che non c’è prova che le opinioni “proliferate sui social network” abbiano influenzato i giudici e la Procura che si sta occupando del delitto Scazzi. Tutti questi elementi, secondo la Cassazione, non permettono “di prevedere reali ostacoli al corretto svolgimento del giudizio o di formulare, fondatamente, sulla base di elementi obiettivi, dubbi sulla imparzialità dei giudici tarantini e sull’esito non imparziale e sereno del giudizio”.

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