Sirene, radon e il canto del cigno

Il canto del cigno ovvero l’addio alla vita mediante una struggente canzone di un volatile incapace di emettere suoni per tutta la sua esistenza. Così nel passato era dipinto il cigno, e a questo animale nella fase estrema della sua vita in procinto di emettere la sua splendida canzone che lo libera dalla sua immagine muta e lo rende visibile al mondo, viene paragonata un’ultima espressione degna di nota di un artista in declino. Legandoci a questa visione vogliamo noi paragonarci al cigno (non per equipararci ad esso dal punto di vista edonistico) in un tentativo di elargire alcuni consigli a tutela del vostro benessere tra le mura di casa.

Parlando di sirene (alludendo al simbolo mitologico) invece evochiamo un melodioso canto associandolo comunque ad un pericolo indotto poiché queste dopo aver ammaliato l’ascoltatore ne traevano servizio nutrendosi delle sue carni. Anche le sirene dei giorni nostri hanno lo scopo di convogliare le attenzioni degli ascoltatori e ad allertarci che qualcuno sia distrattamente entrato o abbia furtivamente varcato mura domestiche alle quali non avrebbe dovuto avere accesso, oppure che un mezzo di soccorso sta correndo nella corsia opposta chiedendo strada ai veicoli che lo precedono. Ma perché questi preamboli?

Perché alla sirena vogliamo paragonare un decreto quale grido di allarme, un’avvertenza, un porre fortemente attenzione. Ma per rendere l’interpretazione più leggibile e capire di che cosa stiamo parlando il riferimento è la recente legge di Regione Lombardia L.R. 3/2022 entrata in vigore l’8 marzo 2022, dove ad allarmare è la considerazione che viene posta al problema radon. Fino ad ora questo argomento era rimasto in sordina, non tutti ad oggi ne hanno idea e neppure che ne possano essere a loro insaputa coinvolti. Eppure dopo anni di studi effettuati dai ricercatori, la burocrazia (il gigante italiano dai piedi d’argilla di cui da sempre si rimarca la poca lungimiranza verso possibili rischi ambientali e sulla sicurezza) ha emanato delle norme in merito e questo significa che ha realmente “pesato” la problematica.

Ricordiamoci che l’organismo nazionale legislatore agisce per una tutela generale dei cittadini considerando i costi ed è per questo che si è reso necessario legiferare a tal merito. Da un’analisi dei costi ha dedotto come il problema fosse reale e tangibile. Il calcolo dei costi è stato effettuato considerando quanto pesa economicamente alla società un malato di cancro e quanto si risparmierebbe evitando che le persone si ammalino conseguentemente a questa insidia che serpeggia silente nei nostri ambienti. Essendo oltretutto ancora in una fase embrionale legislativa (l’articolo di legge ancora e formalmente alquanto blando) leggendo in modo coordinato la legislazione nazionale D.Lgs. 10/2020 e la L.R. 3/2022 lo Stato OBBLIGA tutti i proprietari degli edifici pubblici e privati (appartamenti) posti al piano terra e seminterrato ad intervenire, perlomeno monitorando ogni 8 anni i livelli di gas e impone anche delle sanzioni a chi non si adegua.

Per ora in verità fino alla definizione delle aree prioritarie e della pubblicazione del piano nazionale tale norma si applica ai soli luoghi di lavoro sotterranei e agli stabilimenti termali. Le aree prioritarie saranno porzioni di territorio in cui le misurazioni saranno obbligatorie per tutti gli edifici residenziali, pubblici e i luoghi di lavoro dal piano terra all’ultimo piano interrato. Anche se alcune ATS lungimiranti hanno già sollecitato i Comuni ad attuare tali misurazioni fin da ora.

Quindi la legislazione evolverà diventando più restrittiva e le sanzioni sicuramente verranno inasprite. Se dei pericoli interconnessi a questo gas abbiamo divulgato negli articoli addietro le forme di tutela possono essere diversificate. Innanzitutto conoscere in anticipo l’esistenza e il comportamento di questo nemico vipereo e mortifero è determinante. Se la regola impone la verifica ogni 8 anni dei livelli medi di concentrazioni di attività del gas radon è buona cosa verificare gli andamenti durante l’annualità. Ricordiamo infatti che il gas che penetra attraversando le strutture, è sottoposto a numerose variabili ambientali e non sempre contenibili quali pressione dell’aria, differenze termiche interno/esterno, cambiamenti stagionali etc.

Quali rimedi porre allora in caso di accertati valori soprasoglia? Ricordiamo che essendo un gas il radon si diluisce con l’apporto d’aria e quindi buona cosa è ricambiare l’aria dei locali soprattutto se vi trascorriamo diverse ore. Questo è un primo intervento, ma un intervento non risolutivo a lungo termine. Se i livelli di concentrazione sono più elevati e costanti (ribadiamo che tali informazioni si possono avere solo dopo adeguate misurazioni) un possibile intervento potrebbe essere l’installazione di ventole che come quelle installate nei bagni ciechi permettono un flusso continuo tra vespaio o terreno ed esterno di aria.

Se il funzionamento è paragonabile a quella dei comuni bagni ciechi, l’installazione e la realizzazione dell’impianto differiscono per dimensione e difficoltà. L’intervento viene valutato per ogni struttura, ma nel complesso si tende ad aspirare l’aria all’interno del vespaio posto al piano contro terra mettendolo in depressione e evitare di farla penetrare nei locali abitati convogliandola a tetto. Le opere nel complesso non risultano particolarmente onerose (ricordiamoci che ogni caso va valutato a sé) e se si opera con lungimiranza quando si può si possono evitare spese future prevenendo l’ingresso del gas.

Importante dunque nel caso di nuove costruzioni ipotizzare fin da subito vespai areati al piano contro terra e realizzare dotti fruibili per il passaggio delle canalizzazioni nonché prevedere l’installazione dei ventilatori (il tutto correttamente dimensionato da un esperto in interventi di risanamento gas radon).

Con la L.R. 3/2022 gli interventi edilizi dalla manutenzione straordinaria alla nuova costruzione che coinvolgono l’attacco a terra devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell’esposizione del gas radon in ambienti chiusi.

Pensate ad un malaugurato caso dove, dopo aver appena concluso con delle opere di manutenzione e rifacimento di un pavimento al piano terra, il proprietario scopre a seguito di misurazioni di avere concentrazioni di attività gas radon oltre i livelli di riferimento, risultando che la concentrazione è oltre un considerevole limite di sicurezza e dunque per l’incolumità e la tutela della sua famiglia (che vive e dorme al piano terra) decide di intervenire o meglio è obbligato ai sensi del vigente D.Lgs. ad effettuare un intervento di risanamento gas radon. In questo caso dovrebbe re-intervenire ad opere di manutenzione appena terminate. Conoscere i problemi e prevedere anticipatamente che alcuni di questi potrebbero presentarsi permette adeguati risparmi in costi e tempi.

Pertanto allertati dalle sirene della normativa Italiana, Eureka Equipe che nella sua rubrica ha tentato di esporre alcune problematiche relative al benessere e alla qualità della vita nei suoi ambienti domestici, ad analogia di un cigno eleva un suo accorato canto affinché la qualità degli ambienti che giornalmente frequentiamo venga maggiormente tutelata in primis da chi realmente li utilizza. Conoscerne le problematiche può evitare conseguenze di diversa natura sui fruitori e non necessariamente bisogna intervenire onerosamente per evitarle.

Augurando delle felici feste in ambienti salubri Eureka Equipe vi ringrazia per l’interesse dimostrato e rimane a Vostra disposizione per eventuali dubbi o curiosità.