La Cassazione interviene sul danno alla persona

Con un’ampia e articolata motivazione, lo scorso 23 gennaio la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta con una pronuncia fondamentale sul tema delicatissimo e controverso del risarcimento del danno alla persona.

Si tratta di una materia complessa che impegna moltissimo le aule dei tribunali, dato che coinvolge una vasta casistica di eventi che vanno dal cosiddetto “colpo di frusta” a seguito di sinistro stradale, all’errore medico, dalle violazioni della privacy – che con internet e i social network hanno registrato un aumento esponenziale – ai reati contro la persona, dall’infortunio sul lavoro alla diffamazione.

L’impossibilità prima ancora che l’inopportunità etica di dare un prezzo al “bene vita”, e le tantissime sfaccettature che caratterizzano e conferiscono un carattere di unicità all’esistenza di ognuno, sono alcuni tra gli aspetti che non consentono un’individuazione chiara dei criteri da adottare: il Giudice infatti, al fine di stabilire la misura economica del risarcimento, deve contemperare da una parte la giusta personalizzazione di ogni singolo evento, dall’altra l’adozione di canoni di equità affinché in casi simili la vittima di un danno a Varese non subisca un trattamento difforme da quella di Latina o Bari.

Nel caso ancor più controverso di risarcimento a seguito di morte, la sentenza in commento inverte drasticamente l’orientamento sin qui consolidato, riconoscendo l’esistenza di un “danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’Ordinamento”.

Sul punto in passato era riconosciuta alla vittima – e non ai suoi familiari, che hanno una tutela differente ed autonoma – un risarcimento soltanto nel caso di consapevolezza, successivamente al sinistro, della gravità e delle conseguenze delle lesioni, tanto che vi sono sentenze che prendono in considerazione la durata temporale della sopravvivenza successiva al trauma.

Con tale fondamentale e storica pronuncia, la Corte di Cassazione ha invece riconosciuto in caso di decesso una tutela risarcitoria “a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia”, e quindi anche in caso di morte istantanea.

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