Roma, 14 mag. (Apcom) – Il clandestino che non rispetta l’ordine
di espulsione perché non ha documenti validi per l’espatrio, se
dimostra di aver tentato senza successo di procurarseli, non può
nemmeno essere condannato. E’ questa la conseguenza di una
sentenza della Cassazione che, annullando con rinvio
l’assoluzione di un cinese che non aveva rispettato l’ordine di
allontanamento, ha però indicato ai giudici di merito in quali
casi la violazione del decreto di espulsione non può neppure
essere sanzionata con una condanna.
La pronuncia della Cassazione, in sostanza, prende atto che il
clandestino senza documenti non può lasciare l’Italia, almeno con
i propri mezzi, perché sarebbe bloccato all’imbarco su aerei o
navi, ma precisa in quali circostanze il mancato rispetto
dell’espulsione può portare alla condanna. In particolare, i
giudici della prima sezione penale della Corte, con la sentenza
18181, spiegano che una semplice denuncia di smarrimento dei
documenti validi per l’espatrio “non costituisce giustificato
motivo dell’inottemperanza al decreto di allontanamento”. Ecco
perché la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di
assoluzione del cinese dall’accusa di violazione del decreto del
Prefetto, emessa nel 2007 dal tribunale di Reggio Emilia,
indicando i criteri ai quali i giudici emiliani si dovranno
attenere per il nuovo giudizio. Dopo aver censurato i magistrati
del tribunale che per l’assoluzione si erano “accontentati” della
copia della denuncia di smarrimento del passaporto “e di ogni
altro documento utile per l’espatrio”, come aveva precisato la
difesa, la Cassazione evidenzia che l’imputato clandestino, per
ottenere l’assoluzione, avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto
“tutto quanto era nella sua disponibilità” per farsi rilasciare
copia dei documenti o comunque mettersi in regola per poter
passare i controlli in aeroporto. Secondo il tribunale emiliano
l’immigrato “non avrebbe potuto imbarcarsi all’aeroporto come
ordinato senza passaporto e – sottolineavano i giudici di merito
– in mancanza di un obbligo di attivarsi presso il consolato del
proprio paese per farselo rilasciare”.
Una tesi che la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’accusa, non condivide. In seguito alla notifica dell’ordine di “allontanamento entro cinque giorni” emesso nel 2006, scrive la Corte, spetta al clandestino darsi da fare per recuperare i documenti necessari a partire, in aereo o in altro modo. Dunque, ai giudici del nuovo processo
va il compito di valutare cosa ha fatto l’immigrato per tentare di rispettare l’ordine di allontanamento. Di conseguenza se un clandestino non ha documenti e le autorità diplomatiche del suo paese non gliene rilasciano di nuovi, non solo resta in Italia ma non viene neppure condannato per aver violato l’ordine di allontanamento.
Roo
MAZ
© riproduzione riservata










