Videosorveglianza, sul posto di lavoro solo se c’è un accordo

Videosorveglianza, sul posto di lavoro solo se c’è un accordo
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L’impianto di videosorveglianza non autorizzato comporta sempre sanzioni nel caso in cui si accerti che l’installazione e l’impiego sono illeciti perché previsti per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.Il Ministero del Lavoro, con una nota del primo giugno scorso, ha chiarito che gli impianti di audiovisione, e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Per la loro installazione serve sempre e comunque un accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo dovrà essere richiesta comunque l’ autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.Attenzione, perché la giurisprudenza in materia è piuttosto ampia: la norma è violata anche semplicemente nel caso in cui le apparecchiature

siano solo installate, senza che siano messe in funzione e anche se sia stato dato l’eventuale preavviso ai lavoratori o si effettui un controllo discontinuo, perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente. Addirittura la giurisprudenza ritiene che ci si commette reato persino nel caso di telecamere “finte”, montate a scopo esclusivamente dissuasivo.Il punto chiave dunque è che, anche nei casi in cui la legge ammetta la possibilità di effettuare video-sorveglianza, si passi sempre da un accordo o un’autorizzazione, altrimenti si corrono rischi in caso di un controllo. E su questo punto occorre fare molta attenzione, anche perché le sanzioni previste per il mancato rispetto della norma in materia di videosorveglianza sono di carattere penale e comportano anche un’ammenda che può andare dai 154 ai 1.549 euro, o persino l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

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