Canone Rai, in arrivo il decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo Economico: ecco il decalogo dell’Unione Nazionale Consumatori per chiarire tutti i dubbi che stanno assillando gli ex “abbonati” Rai. In primis, il rischio di sanzioni per i non titolari di utenza elettrica: dovranno pagare entro il 31 ottobre e non entro fine gennaio, come previsto in precedenza. Al primo punto: le famiglie in cui nessun componente è titolare di utenza elettrica (figli sposati che hanno il contatore Enel in comune con i genitori, custodi e portieri) non dovranno pagare entro il primo febbraio come era stato ventilato ma potranno “regolarsi” entro il 31 ottobre «in un’unica soluzione», vale a dire versando i 100 euro del canone “alla vecchia maniera”.
Al secondo punto, un altro nodo sciolto, il dubbio di quale dei coniugi avrebbe dovuto pagare il canone nel caso di discordanza tra il titolare dell’utenza elettrica e il vecchio abbonato Rai. Se il primo è la moglie e il secondo è il marito, a pagare il canone sarà la moglie, nella bolletta elettrica. «Nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone – si legge nel decreto – l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone di abbonamento al titolare del contratto di energia». Al terzo punto, l’autocertificazione tra moglie e marito, come conseguenza del punto precedente: «La risposta definitivaarriverà solo con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate – spiegano dall’Unione Nazionale Consumatori – ma è evidente che se i vecchi abbonati alla Rai vengono sostituiti d’ufficio con il componente della famiglia che paga la luce, si deduce, per logica, che, a fronte di due richieste di pagamento, sia alla moglie che al marito, l’autocertificazione che va presentata per non pagare due volte dovrà essere fatta dal vecchio abbonato Rai». Altro caso spinoso è quello al quarto punto, ovvero le vedove che hanno ancora la bolletta della luce intestata al marito defunto (o viceversa). In questo caso, la voltura verrà eseguita d’ufficio, anche se l’associazione dei consumatori chiede un intervento ministeriale contro il “caro-volture”, fissando un tetto massimo di 25 euro.
Al quinto punto, un dubbio ancora aperto: il “rischio-stangata” per chi attiva un’utenza elettrica a novembre e rischia di trovarsi a pagare fino a 120 euro con la prima bolletta del 2017 (l’intero importo del 2016 più la prima rata del 2017). Al sesto punto, il problema dei pagamenti parziali della bolletta: «Se non c’è l’indicazione da parte dell’utente, l’imputazione delle somme pagate avviene prioritariamente alla fornitura elettrica». Evitando il rischio distacco dell’elettricità. Al settimo punto, i solleciti di pagamento, che saranno in capo alle imprese elettriche e non all’Agenzia delle Entrate, anche se «per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi saranno applicati dall’Agenzia delle entrate». Punto otto, «in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica». Numero nove, «niente sanzioni se il ritardo non dipende da cause imputabili all’utente», come un disguido attribuibile alle società elettriche. Infine i rimborsi: avverranno «sulla prima fattura utile, o entro 45 giorni», non dopo sei mesi come nella prima stesura.












