Roma, 12 feb. (Apcom) – Per accertare l’ubriachezza di
un’automobilista alle volte basta guardarlo. Il richiamo al “buon
senso” stavolta viene dalla Cassazione che, nel cancellare per
prescrizione una sentenza del tribunale che aveva condannato un
automobilista sorpreso ubriaco al volante, coglie l’occasione per
dire oltre all’etilometro anche “i dati rilevati dagli agenti”
possono bastare per stabilire lo “stato di ebbrezza”. I giudici
della quarta sezione penale della Corte, con la sentenza 6210,
sottolineano che “non vi e’ motivo di ritenere che il nuovo
sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter
dimostrare l’esistenza dello stato di ebrezza sulla base delle
circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti”.
Non solo le dichiarazioni degli agenti possono sostituire i
risultati degli accertamenti tecnici, ma il giudice può anche
“privilegiarle rispetto a quelle degli testimoni” chiamati dalla
difesa, a patto che spieghi le ragioni della “maggiore
credibilità”. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un
automobilista di Senigallia che era stato condannato dal
tribunale a 2mila euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza.
Condanna contestata dalla difesa perché il giudice aveva “fondato
il convincimento solo sulle dichiarazioni a verbale degli agenti
senza tener conto delle altre testimonianze contrarie”. Una tesi
che la Cassazione ha respinto ricordando che “il principio del
libero convincimento del giudice” non è stato cancellato dalle
norme introdotte negli ultimi anni relative all’uso di strumenti
tecnici per verificare lo stato di ebrezza alla guida. Restano
dunque rilevanti “i dati sintomatici osservati dagli agenti”.
Insomma, come spesso accade in alcuni casi l’ubriaco “parla da
solo”.
Roo
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