Cartelle Equitalia, occhio ai termini di prescrizione: i cinque anni scattano ad ogni richiesta di pagamento da parte dell’ente preposto.
La prescrizione delle multe è un argomento su cui occorre stare attenti, per evitare informazioni fuorvianti che possano far pensare di non pagare sanzioni che invece sono ancora esigibili. È vero che anche le multe infatti hanno una “data di scadenza”: la legge (art. 209 del Codice della Strada) fissa a cinque anni, calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione, il termine di prescrizione di una sanzione amministrativa. Ma questo non significa che una multa ricevuta nel luglio del 2009, e non pagata, sia oggi finita “in cavalleria”. Il termine di prescrizione, infatti, è il «termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento», perciò ogni volta che il pagamento viene richiesto (dal Comune oppure, quando il credito è passato a ruolo, da Equitalia o dal concessionario per la riscossione mediante ruolo), la prescrizione si interrompe e il termine di cinque anni ricomincia a decorrere. Ciò significa che ciascun atto formale di richiesta (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, fermo amministrativo) fa scattare un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.
Un altro equivoco da chiarire riguarda il termine di due anni, fissato nella finanziaria 2008, entro il quale il concessionario per la riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento dal momento della consegna del ruolo da parte dell’ente che ha comminato la sanzione. In questo caso la scadenza dei due anni riguarda il rapporto tra il Comune che emette le sanzioni e il concessionario che le riscuote.
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