Respinto il ricorso del Città di Varese: retrocessione confermata. A meno che…

Il giudice sportivo allega il rapporto dell'arbitro e risponde picche alle contestazioni del club biancorosso sulle dimensioni delle porte del campo di Carate Brianza. Ora il ricorso in Appello per provare ad evitare la caduta in Eccellenza determinata sul campo (non solo quello dell'ultima domenica)

VARESE – Niente da fare: il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dal Città di Varese contro l’omologazione del 2-0 subito domenica sul campo della Folgore Caratese che ha condannato i biancorossi alla retrocessione in Eccellenza.

Il club di Amirante contestava l’altezza delle porte sul terreno di gioco dei brianzoli, ritenuta più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Non solo: per sanare la situazione, gli addetti della squadra ospitante avevano provveduto a “scavare” il campo in prossimità dei pali al fine di recuperare centimetri e raggiungere le dimensioni corrette. Azione che secondo i varesini avrebbe provocato ulteriori irregolarità (avvallamenti nel terreno e linee di porta più larghe del dovuto). Il giudice però, allegando un’integrazione del rapporto arbitrale compilata dal signor Zoppi di Firenze, ha ritenuto che l’intervento del personale della Folgore Caratese sia stato efficace nel rendere regolamentari le misure e che la gara si sia dunque svolta in condizioni corrette. Ergo ricorso respinto.

Al Città di Varese ora non resta che sperare nell’Appello che presenterà entro il fine settimana. Dovesse andare male la società è intenzionata a proseguire la sua battaglia fino alle ultime istanze del Coni.

Il verdetto del giudice

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D.A.R.L. CITT DI VARESE, con il quale si chiede di disporre a carico della U.S. FOLGORE CARATESE ASD la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al Direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte e che l’arbitro avrebbe autorizzato l’inizio della gara nonostante manifeste irregolarità del terreno di gioco, ricavabili (I) dalla presenza di “almeno due avvallamenti superiori ai 3 cm”, (II) dalle “distanze tra le traverse e il resto del campo/suolo rimaste inferiori a quelle regolamentari”, nonché (III) dallo “sdoppiamento” delle linee di porta la cui nuova tracciatura ha reso “di larghezza ben superiore a 12 cm o comunque di larghezza superiore a quella del palo”, in violazione della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

– lette le controdeduzioni depositate dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “infondato in fatto e in diritto”;

– rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta,

a) si è proceduto a controllo dell’altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società e che “una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l’altra 2,39 metri”;

b) in seguito la società ospitante ha provveduto “a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti”;

c) quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte “abbiamo constatato che erano entrambe dell’altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)”.

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 DTS in favore della U.S. FOLGORE CARATESE ASD

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D.A.R.L. CITTA’ DI VARESE