«Sullo schermo non posso sottolineare». Il giudice “passa”

Il caso - Ingiunzione di pagamento telematica rigettata. D’Avossa: «Altre motivazioni»

Mancano i documenti cartacei, l’ingiunzione di pagamento viene rigettata: «Il giudice non può sottolineare lo schermo del computer, né porre orecchiette allo schermo per segnalare le pagine rilevanti dei documenti». Ha letteralmente fatto il giro del web, suscitando le più svariate reazioni, la motivazione della sentenza con cui , giudice togato della prima sezione del Tribunale civile di Busto Arsizio, ha respinto una richiesta di “concessione provvisoria di esecuzione dell’ingiunzione” ad un creditore, il cui legale aveva presentato documentazione solo per via telematica.

Nella sentenza, la cui copia scansionata è stata pubblicata nei giorni scorsi sui social network, il giudice ordina alla controparte di depositare gli atti in forma cartacea: «Va ordinato all’opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso al procedimento monitorio e per i secondi un giudice, per decidere, usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti, nonché – questo giudice – piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione».
E ancora, «non può il giudice sottolineare lo schermo del computer, ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato le copie dei medesimi».

Insomma, non solo il togato vorrebbe sottolineare e piegare gli angoli delle pagine mentre consulta i documenti, ma ritiene anche sbagliato che sia lo Stato a dover farsi carico della stampa dei documenti. Espressioni decisamente inusuali, che hanno sbizzarrito gli utenti dei social network, e che sono state interpretate dagli esperti in materia come un segno della resistenza della magistratura alle innovazioni del processo telematico.
«Non è un mistero – il commento che ha rilasciato al settimanale “L’Espresso”

l’avvocato , docente di Informatica giuridica all’università di Catanzaro – che in passato ampi settori della magistratura abbiano duramente contrastato l’introduzione del processo telematico».
Ma il presidente del Tribunale di Busto Arsizio , in una nota trasmessa in seguito alle polemiche, ci tiene a puntualizzare come i commenti generati dalla «motivazione singolare con la quale è stato ordinato il deposito delle copie cartacee» abbiano «travisato la verità dei fatti». Nell’ordinanza, infatti, il rigetto della richiesta sarebbe dovuto al fatto che «non esisteva corrispondenza tra la somma dichiarata con il decreto ingiuntivo e gli importi indicati nei preventivi depositati», e non al fatto che mancassero i documenti cartacei, come fatto notare «in maniera colorita» nell’ordine di deposito sottoscritto dal giudice nella seconda parte della sentenza.
Anche perché il Tribunale di Busto Arsizio, come dimostra il tavolo istituito con l’Ordine degli Avvocati, è da sempre in prima linea nell’applicazione delle novità del processo telematico.