Multe, arrivano i dolori Tutte le mosse per evitare salassi

Multe al Codice della Strada: la prima regola, attenzione quando si guida. Ecco come comportarsi e come evitare di essere “stangati”.

La multa, o contravvenzione, è una sanzione amministrativa elevata per le infrazioni al Codice della Strada. Il suo iter inizia con l’accertamento dell’infrazione, cui segue l’emissione del verbale di contestazione che può essere notificato “dal vivo”, se il guidatore viene fermato, o al domicilio del proprietario del veicolo (che è responsabile in solido, qualora il trasgressore non sia stato identificato) entro 90 giorni dall’accertamento.

Il verbale di contestazione deve contenere: la descrizione della violazione (data, ora e località dove è avvenuta la violazione, indicazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto, tipo di veicolo e numero di targa, generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore, se identificato, più eventuali dichiarazioni del trasgressore se ne ha chiesto la verbalizzazione), le

modalità di pagamento (importo della sanzione, termini di pagamento, compreso quello in misura ridotta, ufficio o comando presso il quale effettuare il pagamento e numero di conto corrente bancario o postale per il versamento) e la modalità di presentazione dell’eventuale ricorso (autorità competente, ovvero Prefetto o Giudice di Pace del luogo dove è avvenuta l’infrazione, e termini per la presentazione).

Inoltre nel verbale devono essere sempre presenti il nominativo e/o il numero di matricola degli agenti accertatori, oltre all’indicazione del responsabile del procedimento. Infine deve essere segnalata, se prevista, la decurtazione di punti dalla patente come conseguenza dell’infrazione, così come le altre sanzioni accessorie.

Dalla ricezione del verbale di contestazione si può decidere se pagare, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale (entro cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica è possibile ottenere uno “sconto” sull’importo della sanzione pari al 30%) oppure opporre ricorso.

Quest’ultimo può essere presentato al Prefetto (per raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, eventualmente chiedendo udienza) o al Giudice di Pace (a mano o a mezzo posta alla cancelleria entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, fornendo un “domicilio legale” presso il Comune della cancelleria, per ricevere le comunicazioni). Gli sportelli delle associazioni dei consumatori potranno aiutare a capire in quali casi è opportuno opporsi alle sanzioni.

«La prima cosa che consigliamo è quella di essere cittadini diligenti e di chiedersi sempre il perché dei divieti – fa notare , vicepresidente per la Lombardia di U.di.con., associazione dei consumatori con dieci sportelli operativi in provincia di Varese – in caso di contravvenzioni, occorre sempre accertarsi che la pubblica amministrazione ottemperi alle prescrizioni di legge e alle circolari ministeriali».

Sì, perché in Italia le norme sono garantiste, e prevedono da parte degli enti accertatori il rispetto scrupoloso di tutta una serie di adempimenti: ad esempio i controlli elettronici della velocità devono essere sempre chiaramente segnalati, così come l’utilizzo delle tecnologie per il rilevamento di altre infrazioni, quali il passaggio con il rosso oppure il transito in zona a traffico limitato. Facendo attenzione, si può sventare il rischio di essere “stangati”. E si può anche contribuire alla sicurezza delle nostre strade.

Con spirito di collaborazione, anche perché, come sottolinea il comandante di polizia locale di Varese , «il messaggio che deve essere percepito in modo chiaro è non solo multe, ma polivalenza funzionale, ricordando sempre l’immagine del vigile presente sul territorio, prossimo alla cittadinanza e alle sue esigenze di sicurezza».

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